Dirigenti scolastici, la Cassazione respinge le richieste di perequazione in busta paga

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di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 10.11.2021.

Legittimo un trattamento speciale retributivo solo ai presidi già incaricati in precedenza provvisoriamente della funzione e non anche a quanti prima della nomina erano docenti.

È legittima l’assegnazione di un trattamento speciale retributivo solo in favore dei dirigenti scolastici già incaricati in precedenza provvisoriamente della funzione e non anche in favore dei dirigenti scolastici che prima della nomina svolgevano l’attività di docente. Si tratta, infatti, di un emolumento che valorizza la diversa esperienza professionale pregressa e che non può essere esteso invocando una presunta parità di trattamento per identità di funzioni. A dirlo è la Cassazione con la sentenza 32370/2021 che respinge ogni tentativo di perequazione interna all’area.

La questione

A dare origine alla controversia erano alcuni dirigenti scolastici vincitori del concorso ordinario, tutti provenienti dal ruolo di docenti, i quali ritenevano di aver diritto all’assegno ad personam, o alla retribuzione individuale di anzianità, di cui godevano i colleghi che in precedenza rivestivano la qualifica di preside o di direttore didattico. In nome della parità di trattamento e della identità di funzione esercitata, il Tribunale riconosceva loro tale diritto. La Corte d’appello, invece, ribaltava il verdetto ribadendo che tale differenziazione veniva decisa in sede di contrattazione collettiva, per valorizzare le pregresse vicende dei rapporti di lavoro, e che, ad ogni modo, il principio di parità di trattamento non poteva essere invocato per giudicare le scelte compiute nel confronto con le parti sindacali.

La decisione

Parità di trattamento e divieto di discriminazione vengono invocati dai dirigenti dinanzi alla Cassazione per cercare di tornare al primo verdetto. Tuttavia, i giudici di legittimità concordano con la Corte d’appello e ritengono che tale speciale indennità non configuri una disparità, ma sia anzi giustificata dallo svolgimento di una specifica esperienza come “reggenti” da parte di determinati soggetti divenuti poi dirigenti scolastici. Per la Suprema corte, infatti, la pretesa dei ricorrenti si fonda su «un’asserita piena equiparazione delle due situazioni a confronto, in realtà insussistente». La retribuzione individuale di anzianità, infatti, «si ricollega, non alle caratteristiche oggettive delle mansioni espletate o della posizione ricoperta, bensì alla maggiore esperienza maturata nell’esercizio della funzione, ossia nella permanenza in un determinato ruolo o nella qualifica, sicché è indubbio che, ai fini dell’attribuzione dell’emolumento, non possa essere equiparata l’anzianità maturata dal docente a quella acquisita nell’espletamento della funzione direttiva, attesa la assoluta diversità dei due ruoli».

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Dirigenti scolastici, la Cassazione respinge le richieste di perequazione in busta paga ultima modifica: 2021-11-10T06:41:07+01:00 da
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