di Francesco Pititto, InfoDocenti.it, 12.10.2021.
I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente. Decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
E’ possibile usufruire, per un massimo di 7 giorni, dei permessi per partecipare a tutte le “attività certificabili”, ivi comprese quelle in videoconferenza, connesse “alla preparazione” di esami o prove, tesi di lauree o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall’ordinamento pubblico.
Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.
Nell’ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
Data di scadenza della domanda
La scadenza ministeriale è il 15 novembre. In alcuni casi gli USR anticipano. Ricordiamo che esistono contratti integrativi regionali. Questi contratti specificano e stabiliscono le modalità di fruizione dei permessi.
ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:
- permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
- permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
- cumulo dei permessi di cui al punto b).
L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
Permesso per la preparazione ad esami?
Secondo la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica non è permesso usufruire dei permessi per il diritto allo studio per svolgere attività di preparazione ad esami: ”giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”.
Corsi on-line
In caso di corsi on-line il permesso può essere concesso solo a condizione che sia possibile
- presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
- produrre l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
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Diritto allo studio per Docenti e Ata (150 ore). Data di scadenza della domanda ultima modifica: 2021-10-12T08:32:53+02:00 da