In alcune segreterie scolastiche c’è confusione e disinformazione rispetto il trattamento dei giorni di assenza dei docentie del personale ata che dovesse risultare positivo al test di rilevamento del Covid-19. Bisogna sapere che anche per l’anno 2023/2024, si tratta di un’asenza per malattia senza comporto e senza alcuna trattenuta.
Comporto dei periodi di malattia
Il comporto dei periodi di malattia è il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento. Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente. Per i docenti il tetto massimo del periodo di comporto per malattia è di 18 mesi ogni tre anni, dopo tale periodo, prima di attivarsi una procedura di licenziamento, c’è un periodo di altri 18 mesi di assenza per malattia senza alcuna retribuzione per il docente. Il CCNL scuola specifica questo aspetto nell’art.17, commi 1-2 e nell’art.8 specifica che i primi 9 mesi di malattia sono retribuiti per intero, i successivi 3 mesi al 90% e altri 6 al 50%. Il calcolo del periodo di comporto viene fatto a ritroso a partire dall’ultimo episodio morboso e risalendo fino ai tre anni precedenti.
Covid-19 malattia senza comporto
Ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, che risulta tuttora vigente, nonostante la cessazione dello stato di emergenza (decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022), la malattia dei docenti a tempo indeterimnato e determinato, anche per i supplenti brevi e saltuari, riferita alla positività COVID-19, è un’assenza giustificata senza alcun comporto e senza nessuna trattenuta dal cedolino. Ricordiamo che l’art.87, comma 1 del decreto legge n.18/2020 non è stato abrogato o modificato da altra disposizione dei legge.
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Docenti assenti per covid, si tratta di malattia senza comporto che viene retribuita per intero ultima modifica: 2023-09-23T05:13:39+02:00 da