Sciopero. È possibile applicare nella scuola l’art. 40 della Costituzione?

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Astolfo sulla luna, 5.12.2019

– Sarà utile rammentare in premessa che la norma citata è composta di un’unica breve frase:
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”

La prima norma che regola il succitato diritto è l’art. 503 del codice penale, che reprime lo sciopero politico esercitato con la finalità eversiva di aggressione e sovvertimento dell’ordine democratico. [1]

In tale cornice normativa lo sciopero, nei diversi settori dell’economia, viene proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria più o meno rappresentative.

Come ben sappiamo però, lo sciopero nell’ambito della scuola è limitato da altre norme, in quanto essa viene fatta rientrare nei cosiddetti servizi pubblici essenziali. Tali norme sono contenute nella l. 12 giugno 1990, n. 146, più volte modificata ed ora nuovamente sotto esame.

In particolare la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali ha inviato all’Aran (l’agenzia unica per la rappresentanza negoziale delle PA), una nota che suggerisce nuovi limiti al diritto di sciopero nella scuola.

Interessante il parere espresso in proposito da Antonello Giannelli, presidente dell’Anp, che – basandosi sui dati contenuti in un “report di Tuttoscuola”  – chiede una “riflessione a livello politico” perché se lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito “andrebbe rivista la normativa che lo regolamenta nel settore pubblico dove diventa deleterio per l’utenza più fragile”.

In particolare il Giannelli punta il dito sulla norma che stabilisce la volontarietà della comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero da parte del personale scolastico: in questo modo pochi scioperanti bloccano scuole intere. Stando infatti alla succitato report nell’ultimo anno sono stati proclamati 12 scioperi, quasi sempre per iniziativa di piccole sigle sindacali: l’adesione è stata tra lo 0,50% e l’1,62%.

Ora, in base ad una dichiarazione divulgata da una testata giornalistica[2], che ne ha attribuito la paternità al suddetto presidente dell’Anp Quasi nessuno dichiara prima se ha intenzione di scioperare e comunque anche se dice non sciopero questa affermazione non è vincolante e può benissimo cambiare idea la mattina e aderire”. Naturalmente quanto riportato dal giornale online è fuorviante, in quanto ci risulta che la comunicazione dell’adesione o meno allo sciopero vincoli il soggetto che volontariamente la produce ad attenersi al comportamento indicato.

Il ragionamento è complesso, perché la fonte indicata introduce le dichiarazioni virgolettate nel contesto di un meccanismo descritto nell’incipit dell’articolo:

La prima telefonata della rappresentante di classe è intorno alle 7.30, se non risponde nessuno è già un brutto segno: la scuola potrebbe essere chiusa. E scatta l’allarme nella chat di classe: “Sciopero”.

In tale contesto, prosegue l’articolo,  basta aderisca un’insegnante o una bidella perché, anche se gli altri intendono essere presenti, la scuola non venga aperta. Se il preside valuta che non si è in grado di assicurare il servizio, decide di chiudere, talvolta anche in via preventiva. Quindi, e speriamo di aver capito male, il Dirigente Scolastico in via preventiva non si assicura che proprio il dipendente addetto al centralino telefonico sia uno dei pochi che ha deciso di scioperare, quindi, visto che i ragazzini – dopo l’allarme via “gruppo social genitori classe NXZ” – non arrivano, decide di interrompere il pubblico servizio. Naturalmente il disservizio si verifica  “quasi ogni venerdì – e comunque almeno due volte al mese”, in concomitanza con le manifestazioni contro il cambiamento climatico.

Torneremo su questo dettaglio, ma a questo punto è necessario dire brevemente della proposta di riforma (nota 12306/scl sopra accennata); l’Aran vorrebbe: a) introdurre una clausola negoziale per imporre ai docenti di manifestare in anticipo la propria volontà di aderire o non aderire allo sciopero o di non esprimersi affatto; b)  procedere al rafforzamento degli obblighi di informazione all’utenza che fanno capo ai dirigenti scolastici, definendone i profili di responsabilità; c)  rendere obbligatoria l’indicazione agli utenti delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza e i dati relativi alle adesione registrate nel corso delle ultime agitazioni. Pare che la “ratio” di questa ulteriore limitazione del diritto di sciopero riguardi appunto la frequenza degli scioperi indetti da sindacati a basso tasso di rappresentatività, i quali metterebbero in allarme i genitori inducendoli a non mandare i figli a scuola, mentre, data la trascurabile adesione allo sciopero del personale, le lezioni si sarebbero tenute regolarmente.

Dunque, dal momento che le “organizzazioni maggiormente rappresentative” non riescono a mettersi d’accordo sulle modalità per pesare la loro rappresentatività[3] allo scopo di difendere meglio i diritti dei lavoratori, rischiamo di vedere pian piano scomparire i diritti medesimi, assieme allo strumento che storicamente è servito per ottenerli, lo sciopero. Notiamo infine, per inciso, che il risveglio dello sciopero nella scuola, dopo anni di disaffezione da parte di docenti e, nelle superiori, studenti, coincide con un ben preciso movente politico: che qualcuno – colla scusa di cavalcare l’onda del malcontento nei confronti del disservizio scolastico – voglia far rientrare tale motivazione nelle finalità di sovvertimento dell’ordine democratico?

 

5 dicembre 2019                                                        Astolfo sulla Luna

[1] Come precisato dalla sent. 27 dicembre 1974, n. 290 della Corte Costituzionale che ha cancellato limiti derivanti dalla concezione corporativista dello Stato.

[2] https://www.quotidiano.net/cronaca/sciopero-scuola-29-novembre-2019-1.4913192

[3] Ricordo che l’art. 39 della Costituzione resta ancora sostanzialmente inapplicato.


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Sciopero. È possibile applicare nella scuola l’art. 40 della Costituzione? ultima modifica: 2019-12-06T05:49:04+01:00 da
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