Notizie della scuola, 21.2.2023.
Con prima circolare dell’8 febbraio 2023, n. 15184, il M.I.M. ha reso note delle prime indicazioni da seguire, da parte dei Dirigenti scolastici, in caso di episodi di violenza, nei confronti di docenti e di tutto il personale scolastico.
È necessario segnalare tempestivamente siffatti illeciti al competente Ufficio scolastico regionale, che, vagliata la segnalazione, la inoltrerà a questo Ministero per il possibile seguito nei riguardi dell’Avvocatura.
Con successiva circolare del 17 febbraio, n. 326, sono state poi ulteriormente chiarite le procedure amministrative tese all’efficace assistenza dei dipendenti vittime di tali incresciose condotte, mediante ricorso allo strumento della diretta rappresentanza e difesa erariale disciplinata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933.
Il citato articolo dispone infatti che “L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato […] nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.”
Quindi, il Dirigente scolastico, ricorrendo i presupposti sopra ricordati, riceve l’istanza del dipendente corredata di ogni utile documentazione, comprensiva di apposita autorizzazione dell’interessato al trattamento dei dati personali necessari ai fini della tutela giudiziale, e la inoltra tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale, accompagnata da idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di richieste palesemente infondate e temerarie. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, espletata l’ulteriore attività istruttoria resasi eventualmente necessaria, effettua una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti per l’attivazione della tutela accordata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933 e trasmette, con urgenza e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, la documentazione allo specifico Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio all’Avvocato Generale dello Stato.