Esami di Stato: chi può presentare domanda come commissario esterno o presidente

Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 13.3.2017

– Oltre al personale obbligato a presentare domanda, ci sono alcune categorie di dipendenti che possono inoltrare il modello ES-1 oppure ES-2 per partecipare alle commissioni degli esami di Stato in qualità di Presidente o di commissario esterno, così come previsto dalla C.M. 2/2017.

In particolare, ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente (modelli ES-1 o ES-2):

  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d’istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata – con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  • i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
  • i ricercatori universitari confermati;
  • i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
  • i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
  • i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999, e gli insegnanti di arte applicata, che siano in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6/2007;
  • i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007.
  • i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni indicate dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
  • i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni indicate dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
  • i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso).

In merito al suddetto personale, alcune precisazioni:

  • non possono presentare domanda i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante gli  esami;
  • il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici;
  • per la nomina a presidente di commissione, è previsto un preciso ordine di priorità tra le categorie di personale su elencate. Pertanto, i dirigenti scolastici preposti ad istituti del primo ciclo possono aspirare alla nomina subordinatamente ai dirigenti scolastici preposti ad istituti del secondo ciclo, a condizione che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni (modello ES-1):

  • i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata;
  •  docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall’art. 6 del D.M. n. 6/2007;
  • i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;
  • i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento posseduta;
  • i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
  • i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado;
  • i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Anche in questo caso, sono necessarie alcune precisazioni:

  • non possono presentare domanda i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
  • il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Le scadenze da rispettare sono le seguenti:

  • entro le ore 14 del 27 marzo: trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione (Modello ES-1);
  • entro il 31 marzo 2017: presentazione delle schede degli aspiranti ai Rettori e ai Direttori A.F.A.M.(Modello ES-2).
Esami di Stato: chi può presentare domanda come commissario esterno o presidente ultima modifica: 2017-03-13T17:41:28+01:00 da
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