di Nino Sabella Orizzonte Scuola, 9.10.2015.
L’Istituto dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento, di cui può beneficiare il vicario o collaboratore del dirigente scolastico, è stato abolito (a partire dal 01/09/2015) dalla legge di Stabilità 2015, che ne ha rinviato la disciplina alla legge di Riforma della Scuola,la legge n. 107/2015.
Il comma 329 della suddetta legge di Stabilità ha abrogato l’articolo 459 del decreto legislativo n. 297/94 (come modificato dall’art. 19 della legge n. 111 del 15.7.2011), che indica, o meglio indicava, i criteri e le modalità per ottenere l’esonero o il semi esonero del docente vicario o collaboratore del DS.
La legge n. 107/2015 ha poi disciplinato la materia, relativa ai collaboratori del dirigente, al comma 83:
“Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
La figura del collaboratore o vicario con esonero o semi esonero deve essere, quindi, individuata nell’ambito del 10% di personale dell’organico dell’autonomia, che coadiuva il dirigente scolastico al fine del buon funzionamento organizzativo e didattico della Scuola.
Intanto, per l’a.s. 2015/16 l’organico dell’autonomia di ogni singola Istituzione scolastica sarà completamente definito tra la fine del mese di Novembre e il mese di Dicembre, quando dovrebbe concludersi la fase C, nell’ambito della quale verranno assegnati i posti dell’organico del potenziamento.
I posti del potenziamento, come si legge al comma 95 della legge n. 107/2015, sono destinati al potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 7 e alla copertura delle supplenze brevi sino a dieci giorni di cui al comma 85. Nell’anno scolastico 2016/2017 entreranno a far parte dell’organico dell’autonomia, costituendone i posti del potenziamento, mentre per l’anno 2015/2016 non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Stando al comma 95, i posti del potenziamento non potevano essere utilizzati, all’inizio dell’anno scolastico 2015/16, conferendo delle supplenze, in sostituzione del collaboratore esonerato o semi esonerato, sino ad avente titolo, ovvero sino all’arrivo dei docenti dell’organico del potenziamento, immessi in ruolo nella fase C (diciamo non potevano perché sono stati poi conferiti in tal modo come vedremo di seguito).
Dall’anno scolastico 2016/17, invece, i posti del potenziamento entreranno a far parte dell’organico dell’autonomia e, quindi, rientreranno in quella quota di 10% dell’organico, destinato a coadiuvare il dirigente scolastico e nell’ambito della quale sarà individuato il collaboratore cui concedere l’esonero o il semi esonero.
Gli altri collaboratori (pensiamo ad esempio ai responsabili di plesso) potrebbero, confrontando la situazione attuale con quella determinata dalla Riforma, continuare a coadiuvare il dirigente senza esonero e magari aumentare di numero.
Nelle scuole in cui il vicario con esonero sia un docente di scuola secondaria, deve essere sostituito da un docente dell’organico dell’autonomia della stessa classe di concorso, viceversa non potrà ottenere l’esonero o il semi esonero, in quanto dal suddetto comma 83 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
Un docente di scuola dell’infanzia, dal prossimo anno scolastico, non potrà avere, a legislazione vigente, l’esonero poiché non è previsto l’organico del potenziamento per la scuola dell’infanzia, per cui non potrà essere sostituito da un docente dello stesso ordine di scuola.
I criteri e le modalità per ottenere l’esonero o il semi esonero, prima esplicitati nell’art. 459 del Testo Unico, ad esempio quelli che mettevano in relazione l’esonero o il semi esonero con il numero delle classi, non lo sono altrettanto nel comma 83 della legge n. 107/15, che lo ha abrogato. Dovrebbero essere, pertanto, le Istituzioni scolastiche autonome a stabilire criteri e modalità.
Alla luce della normativa vigente, è possibile che i collaboratori con esonero o semi esonero, all’interno di un’Istituzione scolastica, siano anche due o più, senza naturalmente ledere il potenziamento dell’offerta formativa e in base alle esigenze della Scuola.
Quanto al corrente anno scolastico, considerata la discrepanza temporale tra conclusione della fase C e necessità di avere i collaboratori con semi esonero o esonero a disposizione almeno dall’inizio delle lezioni, si è reso necessario un intervento del MIUR.
La nota n. 1875 del 3 Settembre 2015, ha autorizzato le Scuole a procedere alle nomine dei vicari con esonero o semi esonero e alle relative sostituzioni, in attesa del completamento della Fase C, secondo le procedure previste dal summenzionato art. 459 del decreto legislativo n. 297/94 (come modificato dall’art. 19 della legge n. 111 del 15.7.2011).
Con una nota indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali il MIUR ha, poi, indicato che i contratti dei supplenti dei docenti collaboratori con esonero o semi esonero vanno stipulati sino all’avente titolo.
La nota del MIUR del 3 Settembre ha riportato in vigore temporaneamente, per il solo anno scolastico in corso, il detto articolo 459, con la differenza che il posto del collaboratore esonerato, prima coperto da supplenti sino al termine dell’attività didattica, è attualmente affidato a supplenti sino ad avente titolo, che sarebbero i docenti assunti in fase C, facenti parte dell’organico del potenziamento. Di . Sarà, inoltre, possibile, solo per il corrente anno scolastico, che un docente di scuola dell’infanzia ottenga l’esonero o il semi esonero e venga sostituito dal un supplente sino al termine delle attività didattiche.
Il collaboratore del D.S. con esonero o semi esonero, dal prossimo anno scolastico, sarà individuato come sopra descritto.