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Va utelata la riservatezza dei segnalanti: “Prevale la privacy”. La sentenza del Tar della Lombardia.
Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di un ex dirigente scolastico che chiedeva l’accesso ai nomi degli autori di esposti presentati contro di lei all’Ufficio Scolastico Regionale.
La sentenza, la numero 3219/2024, afferma che la dirigente, in quiescenza dall’anno scolastico 2022-23, non ha dimostrato un “interesse concreto e attuale” alla conoscenza delle identità di chi ha presentato le segnalazioni. Il Tar ha sottolineato che la ricorrente non ha fornito prove di una lesione alla sua immagine o reputazione derivante dagli esposti, né ha chiarito in che modo la conoscenza dei nomi le sarebbe necessaria per tutelarsi.
Il bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza
La sentenza richiama la necessità di bilanciare il diritto di accesso agli atti con la tutela della riservatezza di chi presenta esposti o denunce. Il Tar Lombardia, nella sentenza, ribadisce l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accesso ai nomi dei segnalanti è consentito solo se il richiedente dimostra un interesse concreto e attuale, legato a specifiche esigenze difensive. Nel caso in questione, la dirigente si è limitata a dichiarare un generico interesse a future azioni legali a tutela della propria immagine, senza fornire dettagli o prove a supporto della sua richiesta.
La decisione del TAR
Il Tribunale ha quindi ritenuto legittima la decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale di anonimizzare gli esposti, oscurando i nomi degli autori. La sentenza conclude che, in assenza di una comprovata necessità di conoscere le identità dei segnalanti, prevale il diritto alla riservatezza di questi ultimi.
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Esposto contro una dirigente scolastica, no ai nomi degli autori ultima modifica: 2025-01-05T18:26:23+01:00 da