Esami di Stato I ciclo, FAQ

Orizzonte_logo14Orizzonte Scuola, 12.6.2020.

Alunni irreperibili durante la DAD, elaborato, orari per il colloquio.

Gilda Venezia

L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.05.2020 contiene, come già risaputo, “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo grado nelle scuole statali e paritarie. Anno scolastico 2019/2020”.

esaCiò nonostante il ministero per meglio chiarire alcuni aspetti è stato costretto a ricorre, prima a due note ministeriali, e congiuntamente a fornire alcun FAQ per evitare che, aspetti poco chiari o, in taluni casi, addirittura non affrontati, complicassero il già difficile iter degli esami di Stato relativi alla scuola secondaria di primo grado.

L’ OM 9/2020, tra l’altro, fornisce indicazioni conseguenti alle novità introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.

Ammissione all’esame e alunni irreperibili durante la DaD

Il primo quesito, rimasto irrisolto, riguarda gli alunni che durante la DAD sono stati irreperibili. La domanda che molti istituti si pongono è relativa all’ammissione al colloquio nei due diversi casi: se presentano l’elaborato e se non lo presentano?

L’ordinanza, risponde il Ministero dell’Istruzione non lo specifica.

Consiglia, però, che qualora si verifichi questa eventualità, è il caso di mettersi in contatto con il servizio ispettivo regionale.

Anche se, in una FAQ successiva, il ministero pare risolvere, in senso diverso la questione rispondendo alla domanda “Gli alunni delle classi terze secondaria di I grado sono tutti automaticamente ammessi?” con un lapalissiano sì, di fatto affermando che l’OM 9/2020 che disciplina specificamente gli esami conclusivi del i ciclo di istruzione non parla di ammissione agli esami, salvo eventuali provvedimenti di esclusione per motivi disciplinari ai sensi dello statuto delle studentesse e degli studenti, che bisogna valutare in relazione all’art.10 dell’om11/2020.

Firma degli atti e tracciabilità della presenza e della volontà

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale).

In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto. In effetti, fuori dalle risposte del ministero, forma già utilizzata da alcuni istituti è quella della presa visione e adesione di documenti postati in bacheca del registro elettronico e estrazione del foglio adesione da parte del dirigente scolastico. Massima tracciabilità e, congiuntamente, documento cartaceo.

Elaborato

Innanzitutto, è bene chiarire che non esiste una data suggerita per l’invio dell’elaborato da parte del candidato. La scelta è rimessa alle decisioni del collegio dei docenti (per quanto riguarda il primo ciclo).

E se l’elaborato non fosse consegnato nei tempi per consentire l’esame conclusivo del ciclo? Come si procede?

L’art. 3 comma 1 dell’OM 9/2020 sulle operazioni conclusive del i ciclo di istruzione prescrive che l’alunno trasmetta l’elaborato prima della presentazione (la data della presentazione sarà stabilita dal collegio dei docenti, e da questa si deduce il termine per la consegna dell’elaborato).

in caso di legittimo impedimento, il dirigente scolastico potrà consentire la consegna in data successiva, a condizione che le operazioni si concludano entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.

In ogni caso: In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti.

Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame.

Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione (nota MI prot. n. 8464 del 28/05/2020).

Talvolta la norma utilizza una nomenclatura assolutamente desueta al diritto e, comunque e vieppiù, in disuso nelle nostre scuole.

Come interpretare, ad esempio, in termini di valutazione “Il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato? Il ministero, in una FAQ, fornisce questa interpretazione “gli attribuisce un voto in decimi (anche con riferimento alla presentazione dell’elaborato) sulla base della griglia di valutazione predisposta dal collegio dei docenti (art. 6 OM 9/2020).

Inutile sottolineare il fatto che i privatisti non fanno alcun esame di idoneità all’esame e viene praticamente valutato solo l’elaborato.

Colloquio alunni con disabilità

Gli alunni con grave disabilità relativamente alla prova prevista dagli articoli 2, 3 e 4 dell’OM 9/2020, avranno adattata la stessa in rapporto al PEI redatto per ciascun singolo alunno.

Docenti di strumento

I docenti di strumento sono obbligati alla presenza agli esami conclusivi del primo ciclo come nel corso degli scrutini ordinari.

Quando sostenere gli esami

Nonostante la complessità della procedura online e il tempo talvolta risicato, il ministero suggerisce che è bene esaminare un numero limitato di alunni al giorno, al fine di non affaticare i docenti e garantire la serenità del giudizio. La sera (come avevano chiesto alcuni istituti) sembra un orario non congruo considerate le esigenze familiari e l’età degli alunni.

La verbalizzazione degli esami

Non essendo esami in presenza, ma solo presentazioni orali dell’elaborato, alcuni istituti si sono chiesti quale modalità e tempistica utilizzare per verbalizzare le operazioni.

Il ministero chiarisce che le attività di valutazione devono sempre essere adeguatamente verbalizzate e documentate. In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4 dell’OM n. 9/2020, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe.

In merito allo scrutinio finale di cui all’articolo 7, per il quale si richiede il consiglio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’ordinanza, che per il corrente anno scolastico non prevedono l’attribuzione del voto di ammissione, ferma restando la valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall’ordinanza stessa.

Valutazione e diploma

Una domanda ricorrente che, tra l’altro, circola nelle chat dei docenti, è quella relativa al conseguimento del diploma di I ciclo a chi potrebbe non raggiunge il sei. È possibile o no, si chiedono.

Molti, interpretando male la norma, collegano questa circostanza all’ordinanza sulla valutazione che individua solo due casi in cui non si viene ammessi alla classe successiva?

Il ministero ribadisce che l’ammissione e’ una cosa, e prescinde dai voti ottenuti in corso d’anno. il diploma viene dato a chi ha i requisiti previsti dall’art. 7 comma 3 dell’OM 9/2020 (“l’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi”).

Presidenti di seggio agli esami del I ciclo e del II ciclo e tempistica

Qualora il presidente degli esami terminali del I ciclo fosse contestualmente nominato come presidente delle commissioni degli esami di Stato: Presidente Esami di Stato potrebbe proseguire gli esami di I ciclo nel pomeriggio e partecipare, presiedendoli, agli esami di maturità in orario antimeridiano. E se fosse, tecnicamente impossibile, come presidente degli esami di compimento del I ciclo, essere presente a tutte le presentazioni per non “sforare” il termine previsto del 30 giugno.

Il ministero chiarisce che in relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4 dell’OM n. 9/2020, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe. In merito allo scrutinio finale di cui all’articolo 7, per il quale si richiede il consiglio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’ordinanza, che per il corrente anno scolastico non prevedono l’attribuzione del voto di ammissione, ferma restando la valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall’ordinanza stessa.

La presenza del dirigente scolastico impegnato negli esami di Stato II grado alle presentazioni del I ciclo è consentita, ma non obbligatoria e soprattutto non deve costituire un aggravamento organizzativo.

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Esami di Stato I ciclo, FAQ ultima modifica: 2020-06-14T07:06:27+02:00 da
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