Faq, ricostruzione di carriera (prima parte)

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 27.11.2020.

Ecco le risposte alle domande più comuni sul tema della ricostruzione di carriera.

Gilda Venezia

Quando si presenta la domanda di ricostruzione di carriera?

La domanda riguarda il personale in ruolo e può essere fatta dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. Ovviamente il nostro consiglio è quello di presentarla l’anno scolastico successivo a quello in cui abbiamo svolto l’anno di prova e formazione per i docenti neoassunti.

In che modo si presenta la domanda di ricostruzione di carriera?

La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera.

Quindi la compilazione dell’istanza “Ricostruzione carriera” per essere convalidata deve essere “accompagnata” alla “Dichiarazione dei servizi” prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo.

Quali servizi posso dichiarare?

Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.

Vale il servizio svolto nelle scuole paritarie?

A nostro avviso I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili. Fare ricorso non ci appare una buona idea, perché al di là dei post pubblicitari che appaiono in rete, le ultime sentenze sono abbastanza concordi nel rilevare che l’insegnamento svolto nelle scuole paritarie private merita lo stesso riconoscimento di quello impartito nelle scuole pubbliche, ma questo non comprende “l’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato”.

Ci sono delle eccezioni a quello che avete scritto nella domanda precedente?

Come capita spesso in Italia, la risposta è sì. Sono valutabili i servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).

Cosa significa parificate e pareggiate?

Le scuole paritarie sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico.

La scuola parificata è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali. Quella pareggiata è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico.

Io ho lavorato nelle scuole dell’infanzia del mio comune, posso inserire questi servizi?

I servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.

Faq, ricostruzione di carriera (seconda parte)

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Faq, ricostruzione di carriera (prima parte) ultima modifica: 2020-11-28T05:43:14+01:00 da
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