Ferie docenti con contratto fino a termine attività didattiche. Si possono fruire dal 12 al 30 giugno

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Orizzonte Scuola, 11.6.2017

– Sono terminate le lezioni dell’anno scolastico 2016/17. Alcuni docenti sono impegnati negli adempimenti finali, altri saranno ancora impegnati negli esami del primo ciclo o della maturità. Questione ferie per i precari: è possibile usufruirne e quando?

Come abbiamo detto più volte le segreterie scolastiche devono effettuare il calcolo delle ferie da monetizzare solamente alla fine del contratto, dopo che il docente ha potuto (o non  ha voluto a seconda dei casi) fruire delle ferie

Per i docenti assunti a tempo determinato fino al 30/6 la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data  dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite.

A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.

In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle,  tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli alla fine del contratto.

Il principio è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.

A tal fine  non possono  essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di  chiusura  della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i  giorni festivi .

Giova infatti ricordare che c’è una differenza tra giorni di “sospensione delle lezioni” ovvero giorni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie e quelli invece di totale chiusura della scuola.

In un giorno festivo, infatti, come può essere per esempio il 25 dicembre o la domenica, oppure quando la scuola attua una totale chiusura per altri motivi, non sarebbe possibile fruire delle ferie. Tali giorni quindi non possono essere sottratti .

Esempio: nel periodo di sospensione delle lezioni delle vacanze di Natale la scuola non potrà sottrarre dal numero di ferie spettanti il 25 e il 26 dicembre, le domeniche, l’1 e il 6 gennaio. Così come non potrà sottrarre eventuali altri giorni festivi compresi in un periodo di sospensione delle lezioni o quando la scuola è totalmente chiusa per altre cause (es. chiusa per neve o disinfestazione).

Ovviamente non andranno sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in cui comunque il docente è impegnato in attività già programmate (collegi docenti, consigli di classe o altre attività previste) o negli scrutini e negli esami.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non rientrano nel divieto posto dal decreto legge n. 95 del 2012 i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità.

Pertanto, nei casi dei docenti, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di fruire delle stesse ( il caso più comune è la docente in congedo di maternità o assente per malattia o grave patologia ),  i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.

Ciò vale anche per tutti i docenti a tempo determinato.

È illegittimo collocare il docente con contratto al 30 giugno in ferie d’ufficio.   Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, solo alla fine del contratto.

Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.

Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto.

In ragione di ciò, nell’a.s. 2016/17, il docente non impegnato in attività può fruire delle ferie dal 12 al 30 giugno (o un numero minore di giorni in caso di impegni) e solo alla fine, se rimangono giorni di ferie non fruite andranno monetizzate, altrimenti non si pone alcun problema perché il docente le avrà fruite tutte.

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Ferie docenti con contratto fino a termine attività didattiche. Si possono fruire dal 12 al 30 giugno ultima modifica: 2017-06-11T12:53:09+02:00 da
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