Ferie, permessi e malattia docenti di ruolo impegnati in incarichi di supplenza

Salvatore Braghini, Scuola in Forma, 26.11.2022.

Normativa su ferie, permessi e assenze per malattia nel caso in cui un docente di ruolo svolga servizio su incarico di supplenza.

Gilda Venezia

Ferie, permessi e assenze per malattia riguardanti i docenti di ruolo impegnati in incarichi a tempo determinato da GPS. Un quesito posto da un nostro lettore offre lo spunto per un approfondimento sull’argomento.

Ferie, permessi e assenze per malattia, quando un docente di ruolo svolge servizio su incarico di supplenza

Il nostro lettore ha posto il seguente quesito: ‘Sono un insegnante di ruolo della scuola primaria, quest’anno scolastico ho ricevuto un incarico annuale al 30 giugno alle scuole superiori di secondo grado poiché inserito nelle GPS.

Da un’informativa presa in segreteria, mi riferiscono che le ferie complessive le potrò fruire a scadenza di contratto interamente presso la scuola primaria, mentre per i permessi e la malattia dovrei seguire quanto disciplinato per gli incarichi al 30 giugno.
Perché non vale lo stesso principio per le ferie?
Questo perché mi hanno riferito di poter usufruire dei permessi familiari solo senza retribuzione e, per la malattia, con intera retribuzione per soli 30 giorni. Sono corrette le informative avute dalla segreteria della scuola? Se il principio vale per le ferie dovrebbe valere anche per la malattia e i permessi? In attesa di un gentile riscontro, cordialità’.

L’Avvocato Salvatore Braghini risponde

‘Il nostro lettore – risponde l’Avvocato Salvatore Braghini – è un docente di ruolo nella scuola primaria che ha accettato una supplenza da GPS in altra classe di concorso ed altro ordine di scuola (secondaria di II grado) fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), fruendo della possibilità offerta al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dall’articolo 36 del CCNL 29 novembre 2007.

Tale articolo, tuttora in vigore ai sensi dell’articolo 1 comma 10 del contratto collettivo 19 aprile 2018, dispone, al comma 1, che “il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”, mentre, per quanto qui di interesse, al comma 2 prevede “l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.

Quest’ultima disposizione implica che il docente il quale abbia accettato una supplenza annuale (al 31 agosto), godrà delle ferie con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato, in quanto nei mesi di luglio e agosto sarà ancora in essere il suo contratto a tempo determinato e, quindi, non potrà che fruire le ferie nelle medesime modalità del personale di ruolo, stante la sovrapposizione della supplenza con la durata dell’intero anno scolastico. Per la malattia e i permessi personali/familiari sarà, però, sottoposto alla relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Il nostro lettore, invece, avendo sottoscritto un contratto al 30 giugno, fruirà delle ferie al rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato, ossia dal 1° di luglio.

Potrà però chiedere di fruire dei 6 giorni di ferie infrannuali, maturando 2.66 giorni di ferie in un mese, in quanto, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del CCNL 29.11.2007, “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. La concessione delle ferie maturate, che, diversamente dai giorni di permesso per motivi personali/familiari, sono retribuite, spetta al dirigente scolastico, tenendo conto, però – conclude l’Avvocato – che non devono determinare oneri per l’Amministrazione’.

 

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Ferie, permessi e malattia docenti di ruolo impegnati in incarichi di supplenza ultima modifica: 2022-11-26T17:06:25+01:00 da
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