dal blog di Gianfranco Scialpi, 26.3.2024.
Formazione classi. Passaggio delicato. I riferimenti normativi sono chiari. Purtroppo subentrano motivi economici che ne impediscono la piena e diffusa applicazione.
Formazione classi. La normativa di riferimento
Formazione classi. L’operazione è importante, anticipatrice della configurazione dell’istituzione scolastica per l’anno seguente. Riguarda l’aula, ragion d’essere della scuola, non in quanto ambiente fisico, bensì come luogo dove avviene l’interazione insegnamento/apprendimento. In sintesi: l’ambiente fisico assume le caratteristiche di educativo per la presenza di studenti e docenti.
Tornando sul tema in questione, il quotidiano ItaliaOggi (26 marzo) propone un interessante contributo di L. Razzano, riguardante la normativa che dovrebbe (il condizionale purtroppo è obbligatorio) regolare la formazione delle classi. Rispettando la scelta editoriale del quotidiano, la disamina è dettagliata, declinata in provvedimenti legislativi e sentenze che confermano il quadro normativo.
Si apre con il D.P.R. 81/09 che determina i numeri minimi e massimi per classe con la possibilità di derogare su quest’ultimi in caso di presenza di diversamente abili (art. 4). Purtroppo l’indicazione non sempre è rispettata. Da qui l’intervento dei Tar con le loro sentenze citate dall’articolista.
L. Azzan prosegue presentando l’art. 1 comma 84 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 e i dispositivi che guardano alla sicurezza degli ambienti. Tra questi emerge il D.M. del 26 agosto del 1992 che fissa a 26 alunni/studenti la massima presenza per classe (sicurezza antincendio).
Lascio al lettore l’approfondimento, concludendo purtroppo che il riferimento principale resta il D.P.R. 81/09, risultante il più coerente con il bilancio statale.
Formazione classi, la normativa di riferimento ultima modifica: 2024-03-27T05:22:51+01:00 da