di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 1.5.2017
– Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i due Accordi Stato – Regioni sulla formazione ( sicurezza nei luoghi di lavoro ) di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro – RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo formativo. Per i lavoratori sella scuola si avrà il seguente carico di ore:
Formazione generale:
- 4 ore (si può svolgere anche in e-learning)
Formazione specifica:
- 4 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
- 8 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio medio;
- 12 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio alto.
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.
L’articolazione dei percorsi formativi dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs., n. 81/08 dovrà basarsi su moduli di formazione generale (per tutti i lavoratori) Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Eccone i contenuti minimi:
- concetti di rischio;
- danno;
- prevenzione;
- protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza
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Formazione obbligatoria dei docenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ultima modifica: 2017-05-01T10:06:00+02:00 da