G. Valditara e i docenti delegittimati. Difficile l’insindacabilità del voto

Gilda Venezia

dal blog di Gianfranco Scialpi, 14.7.2023.

Gilda Venezia

G. Valditara e i docenti delegittimati. Il Ministro pubblica un’ampio articolo-risposta (La Stampa 13 luglio). Complesso lo scenario, quando tratta delle intromissioni del Tar

G. Valditara e i docenti delegittimati. L’articolo-risposta del Ministro

G. Valditara e i docenti delegittimati. Il quotidiano La Stampa (13 luglio) ospita il Ministro, pubblicando un suo ampio articolo. E’ la sua risposta a una lettera inviata dal Prof. A. Martinelli al quotidiano torinese due giorni fa. La missiva è sottoscritta da 110 docenti, confermando che esiste un problema di legittimazione professionale. Il sottotitolo anticipa il contenuto della lettera: “Oggi conta più dimostrare quanto sei furbo e non quanto vali. E allora la scuola cosa deve insegnare“. Interessante il seguente passaggio“la sospensiva del Tar è uno schiaffo alla credibilità dell’insegnante. Mettendo in discussione l’operato di un intero Consiglio di classe, infatti, è evidente che le implicazioni che ne conseguiranno saranno pesanti…  il decreto mette in difficoltà la serenità di giudizio del corpo insegnante. Chi avrà più la forza, il coraggio, la tenacia di affrontare una scelta dolorosa, ma a volte necessaria, come una bocciatura?
Come scritto sopra la risposta del Ministro non si è fatta attendere. Occorre riconoscere a G. Valditara il suo presenzialismo sulla questione del rispetto e autorevolezza del docente.
Ecco alcuni passaggi del suo intervento. “La lettera dei 110 professori esprime frustrazione e disagio verso una giurisprudenza che in alcuni casi delegittimerebbe la autorevolezza stessa del docente. Il voto di profitto “È un giudizio difficile, che per ciò è affidato ad un corpo specializzato e formato, gli insegnanti, ai quali si riconosce il ruolo di trasferire idonee conoscenze e competenze, di indurre nello studente un adeguato processo di maturazione…Certamente vi possono essere situazioni limite che prescindono da una corretta procedura valutativa, e a loro volta dunque inammissibili, per cui non si può negare il diritto costituzionale ad una tutela. Ciò non deve però debordare in una sorta di giudizio sul giudizio che, in quanto tale, deve essere considerato insindacabile, anche per non privarlo della sua autorevolezza… Certamente vi possono essere situazioni limite che prescindono da una corretta procedura valutativa, e a loro volta dunque inammissibili, per cui non si può negare il diritto costituzionale ad una tutela. Ciò non deve però debordare in una sorta di giudizio sul giudizio che, in quanto tale, deve essere considerato insindacabile, anche per non privarlo della sua autorevolezza”.

Il voto (purtroppo) è impugnabile

Condivisile l’intero articolo del Ministro che lascio alla curiosità del lettore. L’unica criticità risiede nel passaggio quando scrive che il voto deve essere considerato insindacale. Il Ministro, ovviamente pone dei limiti, cadendo evidentemente in contraddizione.
Purtroppo occorre ricordare che lo scrutinio, che esprime la scheda di valutazione, rappresenta un atto amministrativo Scrivevo qualche giorno fa: il documento  può essere impugnato dalla controparte (famiglia) e quindi costringere i docenti e il rappresentante legale dell’Istituto scolastico  a motivare la decisione. Questa per essere inattaccabile deve rappresentare l’atto conclusivo di una serie di adempimenti formali e concreti, che il Consiglio di classe deve tener conto. Diversamente si è esposti a rivedere la propria decisione” Nello specifico, purtroppo uno dei motivi che ha autorizzato la riammissione della ragazza è la mancanza dei corsi di recupero. Questi attestano il coinvolgimento della scuola. L’assenza di quest’attività espone il voto al ricorso della controparte. Sempre. “Dura lex, sed lex

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