Gite scolastiche e compensi per il lavoro straordinario

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 6.6.2023.

Gite scolastiche e visite d’istruzione, le ore svolte in più dal personale docente vanno pagate o recuperate.

Gilda Venezia

Gite scolastiche e visite d’istruzione, le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento vengono disciplinate non solamente dai contratti ma anche dalla legislazione vigente. A proposito delle gite scolastiche, il quotidiano ‘Italia Oggi’ ha risposto al quesito di una docente che ha denunciato una situazione al quanto anomala presente nella scuola primaria dove insegna: le ore per le visite guidate, gite ed altre attività che richiedono la compresenza degli insegnanti non vengono pagate, né recuperate in quanto non è stabilito dalla contrattazione di istituto.

Gite scolastiche e visite d’istruzione, le ore svolte in più vanno pagate o recuperate

‘Italia Oggi’, nel rispondere al quesito posto dall’insegnante, sottolinea come il contratto nazionale di lavoro definisce l’orario settimanale delle lezioni per i docenti dei vari ordini di scuola: naturalmente, non è contemplato il lavoro gratuito. Le gite scolastiche e le visite guidate sono sempre coerenti con la programmazione e con gli orientamenti del Ptof, passano attraverso le delibere degli organi collegiali. Viene rimarcato, inoltre, il fatto che appare strano, anche in considerazione dei recenti fatti di cronaca, che un docente, in questi casi, non venga considerato in servizio.

Occorre soprattutto fare riferimento agli articoli 2904, 2099 e 2126 del Codice civile dove viene stabilito che ogni prestazione lavorativa deve essere retribuita, senza che possano essere previste eccezioni in merito alla mancanza di risorse economiche o a un mancato accordo in contrattazione. ‘Italia Oggi’ sottolinea che, per compensare la carenza di fondi delle scuole, è possibile adattare gli orari su base plurisettimanale e utilizzare la compresenza per recuperare le ore svolte. Nulla vieta di adire la via giudiziale. Viene citata la sentenza N. 3714 del 16 febbraio della Corte di Cassazione dove viene stabilito che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto.

L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area).

Si tratta quindi di attività aggiuntive (e come tali è giusto che vengano retribuite) che richiedono la disponibilità del personale e non possono comunque essere imposte dal dirigente.

Gilda Venezia

Gite scolastiche e compensi per il lavoro straordinario ultima modifica: 2023-06-06T13:00:52+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl