Gite scolastiche ed infortuni alunni. Di chi è la responsabilità?

di Elsa Sapienza, Reti di Giustizia, 11.4.2023.Gilda Venezia

Aprile…maggio…tempo di gite scolastiche o meglio dei cosiddetti “viaggi d’istruzione”.

Ma, su chi ricade la responsabilità nel caso di incidenti?

Intanto, occorre dire che gli istituti scolastici preparano un regolamento per l’organizzazione dei viaggi approvato dal collegio docenti, nel quale vengono fissate alcune norme tra cui:

  • la possibile partecipazione dei genitori;
  • il numero di accompagnatori necessari per numero di alunni;
  • le mete da proporre
  • i mezzi di trasporto da utilizzare (aereo, treno, pullman ecc.).

Occorre anche precisare che, gli insegnanti non hanno alcun obbligo di accompagnare gli alunni e possono legittimamente rifiutarsi, anche in considerazione delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali cui possono andare in contro.

Difatti, i docenti hanno un dovere di sorveglianza sugli alunni e sono responsabili sia per i fatti commessi dagli allievi sia per gli infortuni che possono derivare agli stessi durante le gite.

Si pensi ad esempio a quegli alunni un po’ troppo vivaci che arrechino danni alla struttura alberghiera in cui alloggiano durante il viaggio scolastico.

In questo caso, il responsabile dell’hotel potrà chiedere il risarcimento dei danni, sia all’alunno, sia alla famiglia se minorenne, sia all’insegnante che doveva vigliare.

Chiaramente, ciò non significa che automaticamente si avrà il risarcimento.

Pensiamo ancora al caso in cui un alunno subisse un infortunio per una caduta, o altro, i genitori potranno chiedere alla scuola il risarcimento dei danni.

La scuola ha, infatti, un obbligo generale di vigilanza e protezione sugli alunni sia per quanto riguarda l’organizzazione del viaggio, sia per quanto concerne la scelta dell’albergo e dei mezzi di trasporto.

Tanto più grave sarà il danno subito dall’alunno tanto più alto sarà l’ammontare del risarcimento economico stabilito dal giudice.

È importante però provare il nesso di causalità tra il danno subito dal ragazzo e la disattenzione dell’insegnante, o la mancata premura nella scelta dei mezzi di trasporto da parte dell’istituto scolastico

Vi è poi il caso in cui sia consentita la partecipazione dei genitori degli allievi.

In tal caso, la responsabilità dell’alunno non è attribuita all’insegnante ma alla mamma e al papà di quest’ultimo, con la conseguenza che il personale scolastico non sarà ritenuto responsabile per gli infortuni subiti dall’alunno o per i danni causati dal suo comportamento.

Quindi, se ad esempio sia stato commesso un furto in hotel, ne risponderanno i genitori e non la scuola.

È quindi evidente che il dovere di vigilanza si trasferisce in capo ai genitori, se presenti, mentre il personale scolastico resta obbligato per tutti gli altri alunni accompagnati.

Questo orientamento è stato più volte ribadito anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che in presenza dei genitori sono loro a conservare il dovere di vigilanza sul proprio figlio.

Orbene, qualora siano presenti i presupposti per ottenere il risarcimento danni, sarà un giudice nell’ambito di un procedimento in tribunale ad accertare la responsabilità e con un provvedimento motivato liquidare il danno.

Di recente è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023, che ha ribadito il principio secondo il quale, nel caso di danno causato da uno studente a se stesso durante una gita scolastica, è compito del danneggiato e dei suoi genitori dimostrare la responsabilità della scuola e degli insegnanti.

Nel caso in questione, i genitori di una studentessa avevano intentato una causa contro il Ministero dell’Istruzione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria figlia caduta mentre sciava a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Nel caso de quo, il tribunale di primo grado aveva stabilito che il danno era ascrivibile alla mancata vigilanza degli insegnanti e della scuola e aveva liquidato un risarcimento di quasi 30.000 euro alla studentessa.

La Corte d’Appello confermava la sentenza.

Tuttavia, secondo la Cassazione, è compito del danneggiato fornire la prova della responsabilità della scuola e degli insegnanti .

La Cassazione ha infatti sottolineato che l’obbligo di sorveglianza dei docenti sulle cure degli studenti richiede che la parte che si assume inadempiente fornisca la prova positiva dell’adempimento o dell’esattezza dello stesso, mentre la parte che agisce in giudizio deve provare il collegamento tra la condotta dell’insegnante inadempiente e il danno per il quale si chiede il risarcimento.

Il processo va quindi rifatto!

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Gite scolastiche ed infortuni alunni. Di chi è la responsabilità? ultima modifica: 2023-04-20T06:13:49+02:00 da
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