di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 10.3.2022.
La bozza di regolamento sulle supplenze che sta circolando in questo periodo prevede una serie di sanzioni per la mancata presa di servizio – o il suo abbandono – che se dovessero restare nel testo finale potrebbero rendere molto più difficile la vita per i supplenti.
Mancata presentazione dell’istanza
La mancata presentazione dell’istanza informatizzata – quella che era da fare ad agosto dell’anno passato e che sarà da fare ogni anno – costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Sindacati e CSPI chiedono ovviamente che tale sanzioni non si applichi alle graduatorie d’istituto.
Allo stesso modo se l’aspirante non esprimerà preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto per cui può candidarsi, verrà considerato rinunciatario per le sedi e classi di concorso/tipologie di posto per cui non avrà espresso preferenza.
L’assegnazione della supplenza
Se ad un candidato viene assegnata una supplenza a seguito delle preferenze da lui espresse – nell’istanza informatizzata -, il docente non può fare altro che accettare tale assegnazione. Chi vi rinuncia – o non prende servizio – non potrà partecipare alle fasi successive di attribuzione delle supplenze.
Non gli potranno venire attribuite supplenze anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive di posti riguarderanno gli aspiranti che si troveranno nelle posizione successive al rinunciatario.
L’abbandono del servizio
La sanzione più dura riguarda il docente che abbandona il servizio. Chi compie questo atto secondo la bozza di regolamento perde la possibilità di conseguire supplenze di sia sulla base delle GAE che delle GPS e delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
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Gps e graduatorie d’istituto, il prossimo regolamento in tema di sanzioni ultima modifica: 2022-03-11T05:50:52+01:00 da