I permessi brevi: modalità di fruizione

di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 3.5.2023.

Gilda Venezia

La normativa di riferimento che regola i permessi brevi è l’art. 16 del CCNL 2006/09. Sia per il personale a tempo indeterminato, che per quello a tempo determinato, è possibile richiedere permessi brevi della durata non superiore alla metà dell’orario scolastico giornaliero e comunque fino ad un massimo di due ore. I permessi si richiedono a “domanda” per motivi personali. La loro concessione deve essere compatibile con le esigenze di servizio e con la possibilità di sostituzione. Quindi a differenza dei permessi giornalieri per motivi personali, i permessi brevi sono soggetti alla discrezionalità del dirigente scolastico. In particolare questi permessi, per quanto riguarda i docenti, si riferiscono “ad unità minime che siano orarie di lezione”Per esemplificare, se il modulo orario è di 50 minuti, si può chiedere un permesso corrispondente al modulo orario minimo. Durante il corso dell’anno scolastico il totale dei permessi fruiti non può superare l’orario settimanale di insegnamento. Per la secondaria quindi non si possono chiedere più di 18 h di permesso ad anno scolastico, per la primaria 24 h, per l’infanzia 25 h.

Le ore richieste vanno recuperate entro due mesi, prioritariamente nella classe dove si doveva prestare servizio, con supplenze o interventi didattici integrativi. Nel caso non sia possibile recuperare per cause non dovute al docente nulla è dovuto. Se invece le ore richieste non vengono recuperate a causa del docente, l’amministrazione provvede ad una trattenuta pari alla retribuzione delle ore fruite. La normativa di riferimento è l’art. 16 del CCNL 2006/09.

 

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I permessi brevi: modalità di fruizione ultima modifica: 2023-05-03T19:56:19+02:00 da
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