dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.4.2017
– Un’insegnate che già usufruisce per se stessa dei 3 giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992 e chiede di sapere se può godere dei benefici previsti dalla stessa legge 104/1992 anche per la madre portatrice di handicap grave usufruendo in tal modo complessivamente di 6 giorni mensili. L’USR per la Lombardia ha risposto affermativamente ancora nel 2011.
A riguardo l’USR della Lombardia con nota n. 4640 del 27.4.2011 chiarisce:
“5) Possibilità, per una sola persona, di assistere più soggetti in situazione di disabilità grave
Le nuove norme non precludono invece espressamente la possibilità, per lo stesso dipendente, di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili.
Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste. “.
In merito alle diverse possibilità di cumulo l’articolo del 31 agosto 2016 è intervenuto anche Superabile INAIL che ha elaborato una puntuale disamina sulle 3 possibilità di cumulo:
1. lavoratore che assiste due familiari con disabilità;
2. lavoratore che beneficia dei permessi per se stesso e per assistere;
3. lavoratore che assiste un familiare che benefica dei permessi per se stesso) richiamando la normativa vigente attuale e “come era in precedenza”.
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