di Valentina Santarpia, Il Corriere della sera, 8.7.2019
– Il verdetto sul caso di un ragazzo di quarta superiore che aveva avuto 5 nel primo trimestre perché «non aveva partecipato in maniera positiva e costante al dialogo formativo scolastico». Motivazione che i giudici hanno ritenuto insufficiente.
Il 5 in condotta? Non può essere dato come punizione a meno che l’alunno non sia già stato punito in precedenza e per ragioni di particolare gravità. Sono passati quasi nove anni ma, con il provvedimento pubblicato il 3 luglio scorso dalla sezione terza bis del Tar del Lazio, i genitori di un giovane oggi 26enne che al tempo della quarta superiore aveva preso 5 in condotta nella pagella del primo trimestre (i nomi dell’alunno e della scuola sono coperti da omissis) hanno ottenuto la cancellazione – definitiva per quanto tardiva di quella macchia nel cursus honorum del figlio. Anche se in fondo si trattava solo di un giudizio intermedio non dello scrutinio finale, dove l’insufficienza in condotta comporta automaticamente la bocciatura e per questo la legge stabilisce che vada comminato solo in casi di «particolare e oggettiva gravità del comportamento» (articolo 3 della legge n. 169 del 30 ottobre 2008).
Educare e punire
Nella documentazione allegata al ricorso il voto negativo è stato motivato facendo riferimento alla circostanza che l’alunno – peraltro affetto da disturbi specifici di apprendimento come da certificato rilasciato dal Policlinico Umberto I – «non ha partecipato in maniera positiva e costante al dialogo formativo scolastico». L’avvocato della famiglia Una motivazione apparsa al giudice Riccardo Savoia del tutto insufficiente «essendo (il voto in condotta) diretto ad esprimere la valutazione complessiva dell’alunno non solo sotto l’aspetto della regolarità e/o della diligenza nel seguire le lezioni, ma soprattutto sotto il profilo della maturazione della personalità con riferimento al comportamento in generale nei confronti della comunità scolastica ed al rispetto delle regole del buon vivere civile». Non solo: in base il giudice ha stabilito che «il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione ma deve costituire la conseguenza di precedenti misure sanzionatorie». Detto altrimenti all’alunno devono essere dati precedentemente degli avvertimenti (note disciplinari, sospensioni da scuola) che lo mettano sull’avviso dandogli la possibilità di correggere il proprio operato.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.