di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 12.5.2017
– L’art. 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 dice che il Collegio Docenti provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici. Requisiti di cui il Collegio dovrà tenere conto: sviluppo contenuti delle discipline, collegamenti con altre discipline, presenza bibliografica, linguaggio coerente ai destinatari.
Il quadro normativo è il seguente:
- Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2014/2015 (D.M prot.n. 609 del 7 agosto 2014)
- Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 (nota del 9 aprile 2014)
- Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi (Legge n. 128/2013, articolo 6)
- Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado (D.M. n. 781 del 27 settembre 2013)
- Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2013/2014 (D.M. n. 579 del 2 luglio 2013)
- Procedure di trasmissione dei dati adozionali dei libri di testo (Nota sulle procedure di trasmissione dei dati adozionali del 28 maggio 2013)
- Ripartizione tra le Regioni, per l’a. s. 2013/2014, dei finanziamenti per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori (D.D.G. n.35 del 19 giugno 2013)
- Libri e centri scolastici digitali (Legge n. 221/2012, articolo 11)
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Il Collegio Docenti e l’adozione dei libri di testo ultima modifica: 2017-05-13T05:43:12+02:00 da