COMITATO TUTELA DOCENTI PRECARI GAE INFANZIA LEGGE 296/2006
INIZIO PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
PROTOCOLLO N. CHAP (2016)02587 BRUXELLES 02/08/2016
Il nostro ordinamento giuridico e sociale poggia sulle fondamenta del principio di uguaglianza.
Esso è sancito espressamente all’art. 3 della Costituzione, la quale, stabilendo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali avanti alla legge, enuclea, in primo luogo, il cd. principio di eguaglianza formale. Esso impone al legislatore di emanare regole aventi efficacia generale e valide per tutti a prescindere dall’appartenenza degli individui ad una determinata categoria, ossia senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione opinione politica e di condizioni personali e sociali.
Per vero, tale principio in esame è completato dal secondo comma della norma citata che sancisce il principio di eguaglianza cd. sostanziale, con il quale il legislatore costituente mira alla creazione di un sistema in cui, non solo le leggi risultino uguali per tutti, ma che esse siano altresì orientate e volte ad eliminare gli ostacoli all’attuazione effettiva di una situazione egalitaria per tutti i cittadini.
Ciò premesso, è ora evidente che il principio di parità di trattamento e i divieti di discriminazione non costituiscono altro che estrinsecazione di quanto solennemente sancito dall’art. 3 della Carta fondamentale.
Per vero, essi trovano espresso riconoscimento anche nell’ordinamento internazionale a cui l’Italia aderisce e si conforma.
E infatti, per citare i documenti normativi più applicati nell’ordinamento, il principio di non discriminazione è enucleato:
- all’art. 14 CEDU, che stabilisce che il godimento dei diritti sanciti dalla Carta deve essere assicurato senza che venga attuata alcuna discriminazione determinata dal qualsivoglia fattore;
- all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta qualunque forma di discriminazione.
Il termine discriminazioni, in generale, indica tutti quei comportamenti che sono volti a distinguere o a fare differenze fra più cose, situazioni o persone.
Nel diritto – e in particolare nell’ambito del diritto del lavoro – esso assume una nozione più specifica e riveste peculiare importanza, poiché tocca situazioni soggettive garantite come diritti della persona che, in ossequio ai principi generali del nostro ordinamento sia interno che internazionale, sono considerati inviolabili.
In particolare, nel campo che qui interessa, per discriminazioni si intendono tutti quei comportamenti esplicitamente volti a (o, in ogni caso, aventi l’effetto di) trattare in modo diseguale situazioni che dovrebbero essere trattate paritariamente e determinati dal fatto che il soggetto coinvolto appartiene ad una determinata categoria o presenta un determinato carattere.
Eppure il governo in carica ha attuato e continua ad attuare una voluta ed ostentata discriminazione nei confronti dei docenti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia statale.
Ecco come.
- Il governo italiano presieduto da Matteo Renzi ha votato il 13 luglio 2015 la legge n. 107 detta Buona Tale legge, dopo la sentenza della Corte del Lussemburgo del 24 novembre 2014, all’articolo 1 commi 95 96 97 98, per evitare la definitiva messa in mora da parte dell’Europa, prevedeva un piano straordinario di assunzioni ( all’oggi attuato) basato sul potenziamento del piano dell’offerta formativa, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado.
Da tale piano straordinario sono stati esclusi i docenti delle Graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia statale ad oggi almeno 18 mila persone. Docenti che per la legge italiana 296/2006 hanno gli stessi requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato ai colleghi delle Graduatorie ad esaurimento degli altri ordini di scuola e ribaditi dalla stessa legge 107 nei commi su citati.
- Al comma 180 il governo fa proprie delle deleghe in bianco ( da attuarsi entro il mese di gennaio 2017) tra le quali il comma 181 lettera e) che prevede l’ istituzione di un non ben specificato “ sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia” per le quali è prevista anche una forma di generalizzazione.
Tale articolato NON soltanto non specifica principi e criteri direttivi dell’applicazione della delega in dettaglio ma nemmeno le innovazioni che andrà ad effettuare all’atto dell’esercizio della delega stessa come sancito dall’articolo 76 della Costituzione essendo l’oggetto non ben definito . Ricordiamo qui infatti che la Corte Costituzionale nella sentenza 3/57 ( sentenza Sala) afferma che “se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti [principi e criteri direttivi, tempo e oggetto], sorge il contrasto tra norma dell’art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale”.
Nel comma di delega non sono infatti riportati né numeri né confini temporali precisi per un piano di assunzioni potenziato peri docenti precari infanzia che permetterebbe lo svuotamento delle Graduatorie ad esaurimento di tale ordine di scuola. Stesso discorso per numeri e tempi della prevista generalizzazione di tale ordine di scuola che fa parte, a tutti gli effetti , secondo l’ art. 19, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, degli istituti comprensivi .
- All’articolo 1-quater della legge 89 del 26.5.2016 il governo vara una salvaguardia ad hoc per 1720 candidate idonee ( NON vincitrici e in numero ben superiore a quel 10% in più di candidati previsto dal bando) ancora presenti nelle graduatorie del concorso ordinario del 2012, concedendo soltanto a loro la possibilità di domanda di assunzione fuori regione qualora non fossero assunte sui posti messi a ruolo nelle loro regioni.
Tale salvaguardia, applicando a queste idonee il meccanismo della fase B e C del potenziamento della legge 107, NON viene concessa ai passati vincitori di concorso e tantomeno ai docenti infanzia delle Graduatorie ad esaurimento anche loro,per la maggior parte, vincitori di precedenti concorsi o corsi/concorso o in possesso di titoli a valore concorsuale riconosciuti dallo Stato Italiano
Da quanto scritto si evince allora che il governo italiano con la legge 107/ 2015 viola:
- L’ articolo 3 della Costituzione Italiana nella fattispecie il comma 2 secondo il quale la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per promuovere un’uguaglianza sostanziale, creando le condizioni necessarie per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni.
In questo momento alle 18 mila docenti GaE infanzia questo è negato nonostante abbiano sempre seguito la legge dello Stato;
- L’articolo 76 della Costituzione Italiana sull’esercizio della delega;
- L’articolo 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che così recita: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
- L’ articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di NON DISCRIMINAZIONE.
Il governo italiano ha creato una discriminazione diretta a carico dei docenti precari delle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia che si configurano così come una minoranza e categoria ben identificabile. La legge 107 ha riflessi sulla vita quotidiana e familiare dell’oggi e del futuro dei soggetti coinvolti ai quali ancora oggi nulla di certo in fatto di programmazione reale di assunzione o di disegno legge è dato sapere.
- L’applicazione dell’ articolo 3 della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro qui riportato integralmente: “Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione”.
- L’articolo 3 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.
Per tali ragioni il Comitato avvia il procedimento di infrazione contro lo Stato Italiano.
.
Il Comitato Docenti Precari GAE Infanzia ha avviato la procedura di infrazione per discriminazione contro lo Stato Italiano per il mancato piano assunzionale per i docenti precari Gae Infanzia ultima modifica: 2016-08-04T15:18:56+02:00 da