Tuttoscuola 18.4.2015.
Dalla previsione di assunzione di 100.701 docenti contenuta nel disegno di legge presentato dal Governo sulla scuola, è allo stato dei fatti esclusa, mediante una deroga al Testo Unico dell’Istruzione (cfr. Graduatorie di merito, una ‘deroga’ per non assumere gli iscritti), la gran parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 (circa 6.300 su circa 7.500).
Il provvedimento infatti propone di assumere i soli docenti ancora ricompresi negli 11.542 posti previsti dal bando Profumo e non ancora assunti (circa 1.200 insegnanti), indipendentemente dai principi di validità almeno triennale delle graduatorie concorsuali e della ‘spettanza’, alle graduatorie di merito del concorso, del 50% delle assunzioni annuali (per ciascuna classe di concorso e Regione).
Secondo l’avvocato Elena Spina, esperto di diritto scolastico di Roma, intervistata da Tuttoscuola, questa esclusione “non è affatto legittima. Il sistema vigente dell’assunzione del 50%, tutelava già legittime aspettative di aspiranti docenti selezionati da concorso pubblico, da servizio pluriennale, già idonei per l’assunzione (sia quelli del concorso sia i docenti “Gae”). L’Amministrazione, quando ha già selezionato e graduato i migliori, prima di predisporre nuove selezioni, deve motivare l’indizione di nuovi bandi”.
La decadenza delle graduatorie di concorso secondo l’esperta di diritto scolastico è illegittima, “anzituttoperché contraria con i principi del buon andamento della pubblica amministrazione. Il Ministero dell’Istruzione, dopo 13 anni, ha messo a concorso migliaia di posti di lavoro col bando n. 82/2012, posti ancora non assegnati. Dopo due anni ha nuovamente annunciato assunzioni col Decreto n. 356/2014. I suoi Uffici scolastici regionali hanno peccato di gravissimo ritardo nella emissione delle graduatorie di merito, che spesso sono arrivate dopo un anno dalla fine delle procedure concorsuali. Il bando era errato sotto diversi profili ed ha escluso ingiustamente numerosi candidati, poi riammessi alla spicciolata dalla giustizia amministrativa di tutto il paese”.
“L’Amministrazione – continua l’avvocato Spina – quindi ha dei posti da assegnare e anche dei candidati appena selezionati attraverso un pubblico concorso, che era già straordinario, perché emesso dopo 13 anni. Quando una Amministrazione si è appena imbarcata in una procedura concorsuale, così tardiva e male organizzata, deve chiedersi se è il caso di emetterne una nuova. Il nuovo bando deve essere sorretto da una motivazione più che fondata, nella opportunità della scelta amministrativa di procedere ad una nuova selezione. Questo impone la giustizia amministrativa”.
“Basta leggere – cita ad esempio il legale – tra le tante, la decisione n. 1889, depositata in data 20 febbraio 2013, del T.A.R. Lazio. Il giudice amministrativo, dopo aver ricostruito il quadro normativo ed interpretativo riguardo alla validità e allo scorrimento delle graduatorie concorsuali, richiamando i principi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14, si è così espresso: ‘Ne consegue che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico’”.
“Questa amministrazione – è il parere di Spina – dovrà dunque dare puntuale motivazione e risposta, non politica ma di buon andamento della cosa pubblica, sul perché sia così necessario un nuovo concorso”.
L’avvocato infine sposta l’attenzione sulla questione dei docenti selezionati e abilitati tramite Tirocini Formativi Attivi, ricordando: “Abbiamo graduatorie di istituto piene zeppe di giovani aspiranti docenti appena selelzionati in modo durissimo nei percorsi tfa del tutto dimenticati. E’ il momento di ricordare il parere negativo all’emissione del Bando 2012 del C.N.P.I. (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) emesso con Miuraoodgos Prot. n. 5975 Roma, 21.09.2012: In premessa il CNPI, nel riaffermare la positività dello strumento concorsuale ai fini del reclutamento del personale, sottolinea la necessità di una doverosa considerazione della situazione, consolidatasi nel tempo, già carica di attese e di troppe tensioni. Il CNPI considera innanzi tutto che il concorso prospettato, nonostante l’impiego di risorse significative a fronte, talvolta, di un numero di posti estremamente limitato, penalizzi sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell’ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea, in molti casi, non hanno avuto l’opportunità di conseguire l’abilitazione. Il CNPI considera inoltre non condivisibile la scelta di bandire il concorso in un momento in cui non sono stati ancora attivati il TFA che coinvolge le istituzioni AFAM e i percorsi relativi alla scuola dell’infanzia e primaria (cfr. art 15, comma 16 DM 249/2010) e non è stato ancora completato l’iter per l’indizione del TFA riservato a coloro che hanno determinati requisiti di servizio. Il CNPI ritiene, quindi, che l’attuale procedura concorsuale troverebbe una giusta collocazione solo con il contestuale realizzarsi di alcune condizioni necessarie, peraltro già previste dalla normativa: definizione dell’organico funzionale, attivazione di tutte le procedure abilitanti, revisione delle classi di concorso, nuovo regolamento sulle modalità di reclutamento come da delega ex lege 244/2007”.