Il divieto di supplenza è servito

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di Alessandra Ricciardi,  ItaliaOggi  6.9.2016

– Previsto dalla Buona scuola: niente più contratti a chi ha già lavorato per 36 mesi.

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Da ora in poi non è più consentito cumulare supplenze annuali oltre il limite di 36 mesi. La precisazione è contenuta nella nota 24306, emanata dal ministero dell’istruzione il 1° settembre scorso. Il provvedimento reca le istruzioni per il conferimento delle supplenze, che quest’anno non sono state ancora attribuite a causa dei ritardi accumulati nelle operazioni di mobilità. Ritardi dovuti alle ulteriori operazioni connesse all’esecuzione delle nuove disposizioni previste dalla legge 107/2015. Vale a dire: le assegnazioni agli ambiti e le operazioni di chiamata diretta e d’ufficio dei docenti sprovvisti del diritto alla titolarità della sede.

Fino a prima dell’entrata a regime della riforma della Buona scuola, infatti, le operazioni si concludevano entro il 31 agosto e i docenti conoscevano la loro sede di destinazione in tempo per l’avvio dell’anno scolastico (che inizia il 1° settembre). Va detto subito che il divieto di cumulo di supplenze oltre i 36 mesi riguarda solo ed esclusivamente le supplenze annuali. E cioè, le supplenze con termine al 31 agosto, che vengono attribuite su cattedre vacanti e disponibili (si veda l’art. 1, comma 1 lettera a) del decreto 131/2007). In pratica sulle cattedre prive di titolare che residuano dall’accantonamento per le immissioni in ruolo e per la mobilità professionale e interprovinciale. Il divieto non vale per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti. E non si applica nemmeno alle supplenze temporanee (le cosiddette supplenze brevi e saltuarie).

Il limite dei 36 mesi è espressamente previsto dalla legge 107/2015 e risulta informato all’avviso espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza 187/2016. Sentenza con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale «l’articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nella parte in cui autorizza«, si legge nel dispositivo, «in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino». L’amministrazione non ha spiegato come dovranno regolarsi gli uffici periferici e i docenti interessati in caso di accertamento del superamento del limite.

Accertamento che, allo stato attuale, può avvenire solo previa autocertificazione dell’interessato. Fermo restando, però, che il comma 131 della legge 107 non pone oneri in capo ai docenti interessati. Tanto più che l’onere di individuare l’avente titolo a ricevere la proposta di assunzione rientra nella competenza esclusiva dell’amministrazione. Non è un caso, peraltro, che la fase della stipula dei contratti preliminari di assunzione venga chiamata dagli addetti ai lavori «individuazione».

Resta il fatto, però, che secondo quanto risulta a Italia Oggi, l’amministrazione non ha predisposto alcuna funzione informatica per consentire ai funzionari addetti di controllare tempestivamente l’esistenza della preclusione. Di fatto, si procede con una sorta di autodichiarazione. E non ha spiegato nemmeno in che modo si dovrà procedere in caso di superamento dei 36 mesi. In ogni caso, trattandosi di un divieto previsto dalla legge, tale divieto va inteso in modo tassativo.

Pertanto, il docente individuato quale avente titolo a ricevere la proposta di lavoro a tempo determinato, qualora precluso nel proprio diritto di accettare la supplenza fino al 31 agosto, conserverà comunque titolo ad accettare altra supplenza fino al 30 giugno su cattedre e posti disponibili al momento dell’individuazione.

In pratica, una volta esaurito il periodo dei 36 mesi, il diritto di accettare supplenze annuali cessa. Ma ciò non ha affetto alcuno sul diritto di accettare altre tipologie di supplenza.

Un altro aspetto che non è stato chiarito è quello che riguarda il diritto residuo di accettare la supplenza annuale fino alla concorrenza del 36esimo mese. È il caso del docente che abbia accettato in passato tre supplenze fino al 31 agosto con termine iniziale non coincidente con l’inizio dell’anno scolastico. Si pensi, per esempio, alle supplenze che vengono conferite dai dirigenti scolastici, talvolta anche nel mese di dicembre, all’atto dell’esaurimento delle relative graduatorie nella fase provinciale. Oppure a meri ritardi nella convocazione degli aventi titolo da parte degli uffici scolastici: casi tutt’altro che rari, che potrebbero determinare forti difficoltà in sede di applicazione del divieto e ulteriori rallentamenti delle operazioni di nomina.

In pratica, si potrebbero verificare casi di docenti che, pur avendo accettato e svolto 3 supplenze annuali in anni diversi, potrebbero vantare il diritto di continuare ad accettare un’ulteriore frazione di supplenza annuale fino alla concorrenza del limite massimo di 36 mesi. Frazione pari ai mesi di lavoro non prestati proprio per effetto della tardività della proposta di assunzione.

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Il divieto di supplenza è servito ultima modifica: 2016-09-06T08:29:58+02:00 da
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