Il docente di sostegno deve accompagnare l’alunno nelle uscite?

di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 31.10.2022.

Gilda Venezia

Spesso tra i docenti circola l’idea che il docente di sostegno sia obbligato ad accompagnare l’alunno disabile nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

Per chiarire l’aspetto normativo è opportuno tenere in considerazione il CCNL e la circolare ministeriale 14/10/1992, n. 291.

Nello specifico il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro specifica quali siano gli obblighi dei docenti e la circolare ministeriale n.291 fornisce indicazioni in merito ai viaggi di istruzione.

Si deve subito precisare che già il contratto nazionale non prevede alcun obbligo per i docenti di accompagnare gli studenti nei viaggi di istruzione e nelle uscite didattiche. Questo vale anche per i docenti di sostengo.

In particolare in merito agli accompagnatori la circolare n. 291 spiega che

“… si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta…nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.”

Pertanto è compito di chi organizza preoccuparsi di prevedere e stabilire gli accompagnatori, considerando anche la possibilità di avere dei sostituti in caso di imprevisti. Non c’è però nessun obbligo né per i docenti curriculari, né per i docenti di sostegno a fornire la propria disponibilità per viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Nel caso degli alunni disabili la sorveglianza può essere affidata a qualsiasi adulto che si renda disponibile e venga designato dagli organi collegiali, anche un parente o un compagno di classe (nelle superiori e se maggiorenne).

 

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Il docente di sostegno deve accompagnare l’alunno nelle uscite? ultima modifica: 2022-10-31T10:40:27+01:00 da
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