Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità

RTS_logo2di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola,  10.12.2016

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– Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

  • nuove costruzioni
  • ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

  1. a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  2. b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

  1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
  1. a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
  1. b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
  1. c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
  1. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  1. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
  1. a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
  1. b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
  1. c) la documentazione indicata al comma 1;
  1. d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.
  1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni (1).
  1. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformita’ dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

  1. a) richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
  1. b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformita’ degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita’, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. (2)

 5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli. (3)

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  • (1) Comma modificato con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 13/11/2001, n. 264.
  •  (2) Comma aggiunto dall’art. 30, DL 21/6/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98.
  •  (3) Comma dapprima aggiunto dall’art. 30, DL 21/6/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98 e successivamente modificato dall’art. 17, DL 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

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Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità ultima modifica: 2016-12-11T04:32:11+01:00 da
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