lentepubblica.it, 7.9.2018
– Avvio anno scolastico, quali incarichi sono obbligatori e quali facoltativi? Alcune utili indicazioni.
Con la presa di servizio dell’1 settembre 2018, da parte del personale docente e Ata ci sono molti nuovi arrivati nelle Scuole: quali sono gli incarichi obbligatori, che il docente o ATA non può rifiutare, e quali sono quelli che invece può decidere di non svolgere.
Ma quali possono essere questi incarichi? Ecco uno schema riepilogativo.
Docenti
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Obbligatori
Lo stesso art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
Ad esempio, la figura del coordinatore di classe non può che rientrare nelle deleghe che il Dirigente può predisporre nell’ambito dell’organizzazione della vita scolastica.
Non è quindi un incarico che rientra negli obblighi istituzionalmente previsti nella funzione docente. Pertanto tale eventuale proposta effettuata dal dirigente non solo deve essere accettata dal docente ma, qualora accettata, dovrà essere obbligatoriamente retribuita perché attività aggiuntiva.
In un Consiglio di classe la funzione di Presidente, che, in assenza del Dirigente scolastico, viene affidata ad un docente, è una funzione che non può essere rifiutata. La figura del segretario del consiglio di classe è obbligatoria e attribuita dal DS e può essere svolta anche a turno come indica espressamente l’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
Anche l’incarico di svolgere orientamento in uscita è obbligatorio, ai sensi dell’art.8 del decreto legge n. 104 del 13 settembre 2013 convertito nella legge n. 128 dell’8 novembre 2013.
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Non obbligatori
Il ruolo di coordinatore di classe, di coordinatore di dipartimento, di coordinatore di un’area disciplinare, non sono soggetti all’obbligatorietà dell’accettazione da parte del docente. L’incarico non può essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti. L’assunzione dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra infatti tra le attività regolate dal Contratto.
Personale ATA
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Obbligatori
L’art. 47 del CCNL/Scuola del 29/11/2007 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei compiti che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
Si tratta quindi di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al profilo di base ma fanno parte del proprio profilo anche se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze dell’ Istituzione scolastica.
Un mero esempio:
Assistente Amministrativo
- compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da
- autonomia e responsabilità operativa;
- compiti di verifica e controllo sulla correttezza delle procedure;
- coordinamento con altro personale;
- coordinamento servizi di sicurezza;
- sostituzione del Direttore SGA, non obbligatoria per la prima posizione economica;
Collaboratore Scolastico
- assistenza agli alunni diversamente abili;
- assistenza dei bambini di scuola dell’infanzia nella cura e nell’igiene personale;
- attività di primo soccorso;
- supporto alle attività amministrative;
- supporto servizi di sicurezza
- collaborazione con i docenti nei progetti.
Ecco invece cosa possiamo dire sugli incarichi ATA non obbligatori.
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Non obbligatori
Lo spostamento fra i vari plessi è possibile, ma non auspicabile, tenendo ben presente che il tempo dello spostamento è a tutti gli effetti tempo di servizio e, se questo prevede una spesa in benzina o in mezzi pubblici, questa va rimborsata. Il lavoro straordinario non è obbligatorio. È necessario che il DSGA chieda, durante la riunione di inizio anno, le disponibilità a prestare servizio in estensione oraria dando chiaramente comunicazione del numero di ore pro capite che possono essere pagate.
Il MIUR, infine, nella specifica USR-Veneto-9067-2010, ha confermato in risposta all’USR del Veneto, che non sussiste uno specifico obbligo di sostituzione su posto vacante per l’intero anno scolastico.
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Incarichi del Personale scolastico: quali sono obbligatori e quali facoltativi? ultima modifica: 2018-09-09T07:11:27+02:00 da