Incidente all’alunno: l’insegnante deve dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso

di Rosalba Sblendorio, Studio Rando Gurrieri, 30.11.2018

– L’allievo si fa male, S.C.: è responsabile l’insegnante o l’addetto alla sorveglianza se non prova oltre all’imprevedibilità dell’evento l’adozione di misure idonee a prevenire situazioni di pericolo.

Con ordinanza n. 30602 del 27 novembre 2018,la Suprema Corte di Cassazione è tornata a parlare di responsabilità dei precettori e degli insegnanti. I Giudici di legittimità, in buona sostanza, hanno ribadito che affinché il precettore o educatore possa liberarsi dalla presunzione di colpa diretta e specifica gravante su di lui per i danni subiti da un allievo durante il tempo in cui questi è stato sotto la sua vigilanza, deve provare, da un lato, che il danno è stato causato da una sequenza causale di fatti all’insegnante o al precettore non imputabili e, dall’altro, di aver adottato tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere di quella sequenza causale di fatti nella produzione del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010; Cass.Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002). Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione. Il minore, figlio dei ricorrenti, ha subito una lesione ad una gamba con postumi permanenti giudicati del 6%, a seguito di un incidente occorso, mentre si trovava nel centro di ricreazione estivo allestito e gestito dal Comune. È accaduto, in pratica, che, durante il gioco, il bambino è finito contro a una vetrata che si è sfondata, lasciando incastrata la gamba del piccolo. Quest’ultimo, nel tentare di liberarsi, si è provocato la predetta lesione. Per tali motivi, i ricorrenti hanno agito in giudizio per chiedere i) l’accertamento della responsabilità degli addetti alla sorveglianza per culpa in vigilando e ii) il risarcimento danni. La domanda è stata rigettata:

  • in primo grado perché, sotto il profilo della dinamica del sinistro, non è stata fornita adeguata prova che il fatto fosse ascrivibile all’omessa vigilanza sul minore da parte del personale della struttura gestita dal Comune;
  • in secondo grado perché è stato ritenuto che al Comune non potesse ascriversi una condotta di negligenza nel sorvegliare un soggetto affetto da un disturbo di ipercinesi non dichiarato dai genitori al momento dell’iscrizione al campo estivo.
Il caso è giunto dinanzi ai Giudici di legittimità. Questi ultimi, innanzitutto, affermano che nella questione in esame bisogna tener conto che vige una presunzione di colpa specifica e diretta in capo al preposto alla sorveglianza; presunzione, questa, che implica una rigorosa dimostrazione di avere adottato ogni misura concreta idonea a prevenire e impedire l’evento dannoso. Infatti, quando si parla di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, l’art. 2048 c.c. stabilisce che affinché questi soggetti possano essere liberati da tale responsabilità, è necessario provare di non aver potuto impedire il fatto. Questo sta a significare che per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. predetto, è necessario :
  • provare di aver vigilato sugli alunni;
  • che detta vigilanza sia stata esercitata in modo adeguato;
  • che la situazione lesiva per l’allievo abbia avuto carattere imprevedibile e repentino;
  • che il maestro o il precettore dimostri di aver adottato le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi.

Da quanto sopra, è evidente che, per liberarsi da questo tipo di responsabilità, non è sufficiente provare solo l’imprevedibilità dell’evento dannoso in cui viene coinvolto l’allievo, ma è necessario provare anche che non è stato possibile evitare detto evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9542; Cass. civ. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. civ. 21 agosto 1997, n. 7821; Cass. civ. 24 febbraio 1997, n. 1683; Cass. civ. 22 gennaio 1990, n. 318). La mancanza di queste prove non libera da responsabilità il maestro o il precettore (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 13/11/2015).

Orbene, tornando al caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del personale addetto alla sorveglianza dell’allievo,non ha tenuto conto di tali presupposti in quanto essa ha dato solo rilevanza alla dinamica del sinistro e alla circostanza che il minore si è fatto male da sé, dopo lo sfondamento della vetrata di vetro temperato, nel tentativo di liberare la gamba incastrata, con applicazione di criteri di valutazione delle condotte che prescindono dagli obblighi di vigilanza gravanti sull’ente addetto alla sorveglianza. È evidente che, ad avviso della Corte di Cassazione, i Giudici di secondo grado non hanno preso assolutamente in considerazione il fatto che la presunzione di colpa del preposto alla sorveglianza è diretta e specifica e, per superarla, sarebbe stato necessario, nel caso di specie, dimostrare, in concreto, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale di fatti a lui non imputabili, e che sono state adottate, rispetto a quella sequenza causale, in via preventiva e con valutazione ex ante, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie di fatti sfociati nella produzione del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010; Cass.Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002). Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, nella fattispecie di cui è causa, l’omissione di tali considerazioni inficia la sentenza impugnata, con l’ovvia conseguenza che, in punto, il ricorso diventa meritevole di accoglimento. Alla luce delle argomentazioni su esposte, quindi, i Giudici di legittimità hanno cassato la predetta sentenza, rinviando la causa alla Corte d’Appello.

 

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