Infortuni alunni, quando è responsabilità della scuola? Alcuni casi pratici

Orizzonte_logo14 Orizzonte Scuola, 20.11.2019

– Formazione dirigenti scolastici: quando l’infortunio auto-cagionato dell’alunno è responsabilità dell’istituto scolastico? Alcuni esempi.

Per trattare la casistica degli infortuni scolastici, ci si riferisce di seguito al materiale didattico del 1° seminario del corso di formazione per i dirigenti scolastici (relatore l’avvocato Valeria Romano), pubblicato dall’Usr per la Campania.

Gli infortuni scolastici possono essere:

  • auto-cagionati (danno da caduta, caduta su pavimento scivoloso, danno da manutenzione difettosa dell’edificio);
  • etero-cagionati (infortunio da spinta).

Gli infortuni scolastici possono verificarsi in diverse circostanze, per esempio durante la gita scolastica o durante la ricreazione, all’ingresso e all’uscita da scuola, durante l’attività sportiva.

Nel caso di infortunio auto-cagionato, è l’alunno che si procura autonomamente l’incidente ovvero si tratta di un danno che lo studente provoca a se stesso. La responsabilità dell’infortunio auto-cagionato si riconduce all’istituto scolastico e all’insegnante nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.

Per ciò che riguarda la scuola, nello specifico, l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo determina infatti l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.

Casi infortunio auto cagionato

I casi più frequenti di infortunio auto-cagionato sono i seguenti:

  • l’alunno che correndo inciampa sulla fascia antiscivolo;
  • l’alunno che cade dalla sedia;
  • l’alunno che inciampa sul banco;
  • l’alunno che scivola sul pavimento del bagno;
  • l’alunno che cade per difetto di manutenzione dell’edificio scolastico.

Allievo scivola in bagno: in questa circostanza viene esclusa la responsabilità dell’istituto scolastico. Nel seminario sopra citato, ci si riferisce a un insegnante accusato di negligenza per non avere accompagnato l’alunna in bagno o di non averla affidata al personale Ata. L’accusa però non sussisteva poiché sia l’età di quasi sei anni della bambina che l’ubicazione del bagno non imponevano l’accompagnamento. Oltre a ciò, si rileva che la caduta della bambina era del tutto imprevedibile, dal momento che era stata causata dalla perdita di equilibrio (Cass. Civ., 22 giugno 2005, n. 13406).

Alunno inciampa sul banco: anche in questo caso la responsabilità non è dell’istituto scolastico. Si cita il caso di un’allieva che, avendo 7 anni, era in grado di muoversi in autonomia nell’aula scolastica e che quindi poteva tranquillamente spostarsi tra i banchi. La caduta della bambina è stata considerata del tutto accidentale (caso fortuito), un evento che perciò sarebbe potuto accadere anche a un adulto in altro contesto. I banchi, inoltre, non sono stati considerati pericolo per una bambina di tale età (Trib. Napoli, 10 luglio 2009 n. 8761 – Trib. Napoli n. 10768/10).

Allievo scivola nella fascia antiscivolo: l’istituto scolastico non è ritenuto responsabile. Il Tribunale di Bari, sez. III, 8 giugno 2012, ha esaminato il caso di una bambina che, mentre entrava a scuola, è caduta nella fascia antiscivolo. L’incidente è stato ritenuto imprevedibile e non prevenibile e, dunque, nessun insegnante può essere imputato di omessa vigilanza, né gli insegnanti potevano accompagnare uno ad uno gli allievi in aula.

Alunno cade dalla sedia in aula: l’istituto scolastico non ha responsabilità. Non è ascrivibile nella specie all’insegnante alcun addebito di “culpa in vigilando” in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo stante la repentinità del verificarsi della caduta dell’alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, evento invero non prevedibile né prevenibile in base all’ordinaria diligenza, come tale integrante la recepita nozione del fortuito quale causa di esonero da responsabilità (Cass. Civ., sez. III, 18 novembre 2005, n.24456).

Infortunio per difetto di manutenzione dell’edificio scolastico: la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici pubblici rientra nella competenza dell’ente proprietario, e segnatamente del Comune, per gli edifici che ospitano le scuole dell’infanzia, quelle primarie di primo e secondo grado e della Provincia, per i locali su cui insistono gli istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado (legge 23/96). Nemmeno in quest’ultimo caso l’istituto scolastico può essere considerato responsabile. Infatti, se pure la manutenzione ordinaria può essere delegata con preventiva richiesta all’Amministrazione scolastica, se i fondi mancano non è possibile procedere.

Va tuttavia citata la sentenza della Corte di Cassazione, che ha addebitato alla scuola la responsabilità dell’incidente occorso ad una studentessa a causa di una finestra malfunzionante.

Scuola responsabile se lo studente viene colpito dall’apertura improvvisa della finestra

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Infortuni alunni, quando è responsabilità della scuola? Alcuni casi pratici ultima modifica: 2019-11-21T08:19:24+01:00 da
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