Scuola responsabile se lo studente viene colpito dall’apertura improvvisa della finestra

  di Andrea Alberto Moramarco,  Il Sole 24 Ore, 20.11.2019

La sentenza della Corte di Cassazione.

L’amministrazione scolastica è responsabile, secondo gli articoli 2048 e 2051 Codice civile, se la finestra di tipo “vasistass”, cioè con i cardini nella parte inferiore, non correttamente chiusa e sprovvista del braccio Newton, si apre improvvisamente e colpisce al capo uno studente. Si tratta, infatti, di un evento non imprevedibile. Questo è quanto si afferma nell’ordinanza della Cassazione 29947, depositata ieri.

I fatti

Sfortunata protagonista della vicenda – addirittura risalente al 2001 – è un’alunna dell’ultimo anno di una scuola media la quale, mentre si trovava in bagno con altre compagne, veniva improvvisamente colpita al capo da una finestra, «incernierata nella parte bassa dell’intelaiatura», che si era aperta per via di una chiusura difettosa. In seguito all’incidente, la madre della studentessa citava in giudizio il Miur per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla figlia. L’amministrazione scolastica, dal canto suo, rifiutava ogni responsabilità dell’accaduto sostenendo che nella fattispecie non vi fosse alcuna carenza di vigilanza sull’alunna, che la chiusura della finestra fosse un evento imprevedibile e che, per giunta, lo stesso evento era stato determinato dalle stesse alunne, le quali erano salite sul lavandino nel tentativo, non riuscito, di bloccare la finestra.

Il Tribunale condivideva la tesi del Miur circa la responsabilità nell’accaduto della stessa alunna, mentre la Corte d’appello accoglieva in toto la domanda risarcitoria, in quanto la consulenza tecnica sulla conformità della finestra alle norme di sicurezza aveva dimostrato che «la finestra era stata lasciata completamente ribaltata, con il meccanismo di sicurezza costituito dal braccio Newton disabilitato e solo apparentemente chiusa», mentre solo dopo l’incidente «erano state apposte delle catenelle costituenti un fermo rispetto al movimento in basso della finestra».

La conferma della responsabilità

Il ministero ricorreva però in Cassazione continuando a sostenere l’imprevedibilità e l’anomalia dell’evento, oltre al ruolo ricoperto dalle stesse studentesse nella improvvisa chiusura verso il basso della finestra.

Per la Suprema corte, tuttavia, il ricorso del Miur non può trovare accoglimento, in quanto tralascia di considerare un aspetto fondamentale della vicenda, messo in risalto dai giudici della corte territoriale, ovvero l’assenza del cosiddetto braccio Newton. La presenza e il funzionamento di quest’ultimo, infatti, avrebbe potuto impedire il ribaltamento della finestra verso il basso fino al muro sottostante o anche solo sino alla parte inferiore del vano della finestra.

Inoltre, sottolinea il Collegio, la stessa contestata condotta delle allieve di salire sul lavandino al fine di chiudere la finestra costituisce senz’altro un comportamento imprudente, ma non imprevedibile per l’Amministrazione scolastica e ciò consente la condanna secondo l’articolo 2048 Cc.

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