Insegnare all’estero: quali possibilità e opportunità per i docenti italiani?

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 19.12.2016

– Per i docenti italiani esistono diverse modalità per accedere all’insegnamento all’estero e, in presenza dei requisiti necessari, è possibile partecipare a differenti bandi di selezioni emanati periodicamente dal MIUR e dal MAE

Le diverse possibilità per i docenti interessati , sono di seguito indicate:

  • assistente di lingua italiana
  • lettore universitario
  • insegnante negli Istituti Italiani di Cultura
  • docente supplente
  • docente di ruolo

Vediamo nel dettaglio le singole voci indicate.

ASSISTENTE DI LINGUA ITALIANA

Ogni anno il MIUR emana il bando di selezione per posti di assistente di lingua italiana all’estero. Tale bando è destinato a coloro che non hanno compiuto il 30esimo anno di età.
Nel bando di selezione il MIUR comunica la disponibilità di posti come assistente di lingua italiana all’estero nei Paesi esplicitamente indicati nel bando, con i quali sono stati siglati precisi Accordi Culturali e relativi Protocolli Esecutivi .

Gli assistenti di lingua italiana all’estero hanno il ruolo importante di affiancare i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione, fornendo un importante contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.

La loro attività copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

I posti di assistente di lingua italiana all’estero sono attribuiti previa selezione dei candidati e riservati esclusivamente a studenti universitari o neolaureati di madrelingua e cittadinanza italiana in possesso dei seguenti requisiti :

A) Cittadinanza italiana;

B) Non aver compiuto il 30° anno di età alla data di scadenza del bando

C) Non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

D)Essere libero da impegni relativi agli obblighi militari per il periodo interessato all’incarico come

assistente di lingua italiana all’estero

E) Non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel

periodo interessato all’incarico come assistente di lingua italiana all’estero

F) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti

G) Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego.

H) Aver conseguito un diploma di laurea specialistica/magistrale in uno dei Corsi riconosciuti dal MIUR, nell’A.A. precedente a quello in corso all’atto di presentazione della domanda

I) Aver sostenuto:

  • almeno due esami (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale) relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda.
  • almeno due esami (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale) relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati iscritti ovvero in possesso di titoli rilasciati da una delle Università italiane riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. L’elenco di tali Atenei è disponibile al seguente indirizzo: http://cercauniversita.cineca.it/index.php?module=strutture &page=StructureSearchParams&advanced_serch=1

La specificità degli esami necessari viene poi esplicitata chiaramente nel bando di selezione. Si chiarisce, inoltre che non sono ammessi esami sostenuti che non riportino il voto (come, ad esempio, idoneità o tirocini).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso. Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l’esclusione dalla selezione.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per uno soltanto tra i Paesi esplicitamente indicati nel bando. La scelta di più Paesi comporta l’esclusione dalla selezione.

Viene fornito di seguito il link del bando emanato per il corrente anno scolastico 2016/17 non essendo stato ancora pubblicato quello relativo al prossimo anno scolastico

http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot699_16.pdf

Per chiarire dubbi e avere le informazioni necessarie il MIUR mette a disposizione, per coloro che fossero interessati, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico per eventuali necessità di contatto

INFORMAZIONI:
per gli assistenti italiani: assistentilingue_italiani@istruzione.it
Tel. 055/2380348
Martedì: 10.30 – 12.30
Mercoledì: 10.30 – 12.30 e 15.00 – 16.00
Venerdì: 10.30 – 12.30

LETTORE UNIVERSITARIO

Il Ministero degli Affari Esteri seleziona periodicamente personale da destinare a incarichi di lettore di italiano presso università straniere. Tale selezione è riservata ai docenti di ruolo di lettere o di lingue straniere delle scuole secondarie di I e II grado

Per fare il lettore tramite concorso/selezione bandito dal Ministero degli Affari Esteri bisogna:
– essere già laureati in lettere e/o lingue straniere con due esami di lingua italiana o letteratura italiana
– essere già docenti di ruolo indistintamente nella scuola media o superiore.

INSEGNANTE NEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

Gli Istituti Italiani di Cultura possono provvedere all’organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana e alla selezione di personale. Il reclutamento può essere effettuato mediante appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e inviati alle facoltà di lettere delle università italiane oltre che diffusi online sui siti degli Istituti. Per i contatti dei singoli istituti si rinvia al seguente link

DOCENTE SUPPLENTE

Per effettuare supplenze nelle scuole e nei corsi di lingua e cultura italiana all’estero è necessario essere inseriti nelle relative graduatorie di istituto o di sede, che sono periodicamente redatte dai dirigenti scolastici o dai Consoli, successivamente all’emanazione di una specifica Circolare del Ministero degli Affari Esteri.

La selezione dei docenti, per i posti di supplente all’estero, avviene, quindi, tra quelli inseriti nella graduatoria specifica.

Le graduatorie sono costituite per titoli, culturali e didattici, e rimangono valide per tre anni scolastici.

È consentito presentare domanda di inserimento in graduatoria nelle istituzioni scolastiche situate nel territorio di non più di due circoscrizioni consolari.
Le supplenze vengono conferite in sostituzione dei docenti che prestano servizio nei diversi tipi di istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all’estero (scuole statali, private, straniere e corsi di lingua e cultura italiana) dove esistono posti di contingente statale, oppure per la copertura di ore non costituenti cattedra (spezzoni).
Possono richiedere di essere inseriti nelle graduatorie tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio idoneo all’insegnamento per il posto o la classe di concorso per cui chiedono l’inserimento, ivi compresi docenti di ruolo e docenti in pensione. I docenti di ruolo che intendano inserirsi nelle graduatorie per il conferimento di supplenze all’estero devono risultare decaduti dall’impiego di ruolo alla data di scadenza della presentazione delle domande.

Non bisogna necessariamente essere abilitati per avere una supplenza.
Il possesso dell’abilitazione all’insegnamento e la residenza nel Paese in cui si trova l’istituzione scolastica costituiscono soltanto titoli preferenziali.

Le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice secondo un modello prestabilito, che verrà reso disponibile online sul sito web del MAE, devono essere rivolte all’autorità responsabile delle graduatorie in cui si chiede di essere inseriti e devono essere spedite al Consolato o Ambasciata competente per territorio.

Le ultime graduatorie di aspiranti supplenti all’estero sono state predisposte in seguito a D.M. n° 3399 del 15/05/2012 con validità per il triennio 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.

Con decreto 3894 del 6 luglio 2016, il MAE ha stabilito che la validità delle graduatorie costituite ai sensi del decreto n°3399 del 15 maggio 2012 per conferimento delle supplenze per le istituzioni e iniziative scolastiche all’estero per il triennio 2012-2015 e’ prorogata fino al 31 agosto 2016. Quindi i docenti interessati dovranno ancora attendere il nuovo bando per l’aggiornamento delle graduatorie che, come sopra indicato, hanno validità per tre anni scolastici.

Un utile chiarimento che sottolinea in quali tipologie di istituzioni scolastiche o iniziative scolastiche all’estero si può accedere è fornito dallo stesso ministero:

Per istituzioni scolastiche si intendono:

-scuole statali italiane all’estero;

e, ove vi siano posti di contingente statale:

-scuole internazionali;

-scuole straniere con sezioni italiane;

-scuole paritarie

-scuole dell’infanzia annesse alla scuola statale

Per iniziative scolastiche all’estero si intendono:

-corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal D.Lvo 297/94 ove vi siano posti di contingente statale.

DOCENTE DI RUOLO

Ogni tre anni, con decreto Interministeriale del Ministero degli Affari Esteri e del MIUR, vengono indette le selezioni per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria permanente per il personale docente interessato a trasferirsi all’estero.
Le graduatorie sono aperte al solo personale che risulta già assunto con contratto a tempo indeterminato e hanno validità triennale.

Il contingente del personale scolastico all’estero per il corrente anno scolastico 2016/17 è stato reso noto dal MAECI con il Decreto n.23341 del 12/07/2016

L’organico relativo al contingente scolastico all’estero per l’anno scolastico 2017/18 deve essere ancora definito come richiesto dai sindacati nell’incontro del 5 dicembre 2016 con la Delegazione MAECI/MIUR, così come prontamente segnalato nel nostro articolo:

“Per quanto riguarda la definizione del contingente scolastico all’estero per il 2017/18 e alla necessaria verifica delle richieste di aumento degli organici prevenute dalle diverse sedi estere, OO. SS. hanno chiesto l’immediata apertura del confronto con la Delegazione di parte Pubblica MAECI /MIUR, non appena sarà completata la concertazione a livello territoriale con le sedi estere”

La mobilità dei docenti all’estero è disciplinata dal CCNL dove nell’art 109 comma 1 si stabilisce che “La destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva”

Come chiarisce esplicitamente l’art.110 del CCNL 2006/2009, la destinazione all’estero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).

Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d’intesa con il MIUR, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.

Coloro che supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre, entro i termini previsti dall’apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dell’inserimento nella graduatoria permanente

Come chiarisce l’art.114, ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all’estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all’estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.

La durata del servizio all’estero è stabilita dalla normativa nell’art.116 del CCNL:

1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.

2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della suddetta scuola.

3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno.

4. Il personale che abbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.

5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.

Il MAE chiarisce, inoltre, che il personale che ha completato il periodo massimo di servizio all’estero dovrà richiedere con le modalità e nei termini previsti dallo stesso ministero domanda di restituzione ai ruoli metropolitani per fine servizio all’estero e all’assegnazione di sede. L’assegnazione di sede precede il regolare movimento metropolitano nel caso di il personale che, collocato fuori ruolo per la destinazione all’estero, abbia perso la titolarità della cattedra. Tale personale dovrà inoltrare la domanda di rientro direttamente agli Uffici Scolastici Regionali, territorialmente competenti rispetto alla provincia scelta.

Le specifiche disposizioni con termini e modalità di presentazione della domanda vengono esplicitate annualmente con specifica circolare ministeriale.

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Insegnare all’estero: quali possibilità e opportunità per i docenti italiani? ultima modifica: 2016-12-19T06:28:58+01:00 da
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