Invalidi: 30 giorni di congedo per cure, retribuzione, requisiti e soggetti interessati

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 25.1.2021.

Gilda Venezia

Congedo per cure, come sfruttare i 30 giorni extra comporto previsti dalla normativa vigente.

Con il decreto legislativo n° 119 entrato in vigore l’11 agosto del 2011, ai lavoratori dipendenti che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è stato concesso un importante strumento che consente di avere per ogni anno di lavoro 30 giorni di assenze in più.

Si tratta dei 30 giorni di congedo per cure relative alle patologie invalidanti che questi lavoratori hanno a carico, come previsto dall’articolo n° 7 del decreto legislativo prima citato. Vediamo nel dettaglio tutte le cose da conoscere per questa importante misura.

A chi si rivolgono i 30 giorni di congedo per cure

La misura quindi offre ai lavoratori invalidi civili con percentuale di riduzione della capacità lavorativa sopra il 50%, di assentarsi per 30 giorni all’anno per cure. Quando parliamo di anno ci riferiamo all’anno solare. Una precisazione importante questa perché specie nel comparto scuola si potevano generare problemi di interpretazione visto che in questo settore della Pubblica Amministrazione si ragiona per anno scolastico. I 30 giorni di assenze per cure, naturalmente retribuiti, devono essere sfruttati nell’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuna annualità.

Per poter beneficare della misura occorre che le cure che si andranno ad effettuare e per le quali vengono chiesti i permessi, devono essere strettamente collegate alle patologie invalidanti per cui si è diventati invalidi civili o mutilati. E non devono essere semplici prestazioni terapeutiche come possono essere le somministrazioni di farmaci o gli esami ematologici.

Per ottenere i giorni di permesso (anche se parlare di permesso non è esatto dal momento che si tratta di un vero e proprio congedo) occorre che le cure da sostenere siano quelle per le quali occorre rivolgersi a personale sanitario specializzato ed in grado di somministrare la relativa cura. Al riguardo va ricordato che per giustificare la necessità di queste cure occorre la richiesta del medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o che appartiene ad una struttura sanitaria pubblica. E nella richiesta deve essere evidente la necessità di effettuare queste cure e la relazione con le patologie di cui il lavoratore è affetto e che sono alla base della riconosciuta invalidità superiore al 50%.

Come fruire dei giorni di permesso

I 30 giorni di congedo possono essere utilizzati dai beneficiari sia in modo frazionato che in misura continua. Il trattamento di questi giorni di assenza è del tutto simile a quello delle assenze per malattia. Questi 30 giorni però non rientrano nel periodo di comporto, ovvero nel periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per fruire del congedo occorre inoltrare domanda al datore di lavoro. Nella domanda, a cui va allegato il certificato medico prima citato, vanno indicati precisamente i giorni di congedo che si intendono sfruttare. Un adempimento in capo al lavoratore è anche successivo alla cura, perché al rientro in servizio occorre consegnare la documentazione o l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato le cure.

Le assenze tramite questo congedo vengono retribuite alla stregua delle assenze per malattia. Nel settore privato per esempio, durante le assenze per questo congedo al lavoratore spetta solo la parte di retribuzione a carico del datore di lavoro, perché l’Inps non è tenuta a erogare alcuna indennità. Per questo nel settore privato i primi 3 giorni di assenza, cioè il cosiddetto periodo di carenza, sono liquidati per intero. Nel settore pubblico, comparto scuola compreso, il congedo viene retribuito in misura identica alle normali assenze per malattia, compresa la decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza.

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Invalidi: 30 giorni di congedo per cure, retribuzione, requisiti e soggetti interessati ultima modifica: 2021-01-26T05:13:43+01:00 da
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