di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore 21.11.2016
– Se il minore affetto da grave handicap, in relazione ai suoi speciali bisogni educativi, non ha ancora acquisito i prerequisiti per l’inserimento nella scuola primaria, è possibile procrastinare di un anno il suo inserimento nella scuola elementare. E qualora tale necessità sia certificata dalle relazioni medico-specialistiche, l’Ufficio scolastico regionale non ha motivo per non concedere la deroga. Questo è quanto si desume dalla sentenza 2473/2016 del Tar di Catania.
I fatti
La vicenda trae origine dall’istanza presentata dai genitori di un ragazzo, affetto da handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992, i quali chiedevano per il loro figlio di sei anni la deroga all’obbligo di iscrizione alla prima elementare. La richiesta genitoriale era suffragata dalle certificazioni e relazioni dell’equipe composta da medici e dalle altre figure specialistiche di riferimento che seguivano il bambino nel suo percorso di educazione i quali sottolineavano l’opportunità, in relazione agli speciali bisogni educativi del minore, di una sua permanenza in deroga presso la scuola dell’infanzia per un ulteriore anno. Nonostante una prima approvazione da parte del Dirigente scolastico, l’Ufficio scolastico regionale siciliano aveva rigettato l’istanza, costringendo i genitori a rivolgersi al Tar per ottenere la deroga.
La decisione
I giudici amministrativi accolgono il ricorso dei genitori e bacchettano l’Amministrazione scolastica, dopo che già in sede cautelare avevano concesso la permanenza del minore affetto da grave handicap nella scuola d’infanzia. Per il Tar la questione va affrontata sulla base della nota del Miur 547/2014 che, interpretando l’articolo 114 comma 5 del D.lgs. 2971994, testo unico in materia di istruzione, «ha chiarito in via generale che il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico». Pertanto, afferma il collegio, l’Amministrazione scolastica, qualora sia fornita una adeguata dimostrazione che l’alunno non sia ancora pronto per l’inserimento in prima elementare, può disporre la permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia. E nel caso di specie, le relazioni dell’equipe multidisciplinare e del Piano educativo individualizzato deponevano in tal senso.
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Iscrizione alla prima elementare, deroga obbligata se c’è prova che il diversamente abile non è ancora pronto ultima modifica: 2016-11-21T06:21:54+01:00 da