Istruzione famigliare e parentale: l’obbligo scolastico

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 14.10.2021.

I chiarimenti dell’USR Lombardia in ordine all’assolvimento dell’obbligo scolastico dell’istruzione famigliare e parentale.

Gilda Venezia

L’USR Lombardia ha emanato la nota n. 22777 del 14 ottobre 2021 con la quale si forniscono chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Con la nota si forniscono alcune indicazioni complessive sulla gestione di richieste di cosiddetta “istruzione famigliare” in regime di obbligo di istruzione, in presunta alternativa all’istruzione parentale e alla frequenza di corsi ordinari del sistema pubblico statale, paritario o non paritario.

Casistiche di tali richieste si sono verificate nei recenti anni e sembra opportuno, pertanto, definire alcune linee comuni di riferimento su tali casi.

L’istruzione parentale è una delle forme con le quali può essere assolto l’obbligo scolastico. Al proposito vige quanto segue (Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23): “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

Per quanto attiene alla responsabilità del Dirigente Scolastico e del Sindaco secondo le rispettive competenze in materia di controllo dell’assolvimento dell’obbligo mediante il regime di istruzione parentale si rinvia alle indicazioni ministeriali consultabili all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/istruzioneparentale ove è richiamato il contenuto dell’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 489/2001.

La norma primaria non prevede che i genitori si avvalgano della facoltà di richiedere gli esami di idoneità, ma prescrive che gli studenti debbono sostenerli. Di qui la necessità di mantenere in anagrafe gli studenti e i loro tutori legali per i dovuti controlli da parte dell’istituzione scolastica.

Gli studenti che si avvalgono di istruzione parentale, inoltre, debbono essere registrati nelle anagrafiche del SIDI, senza con ciò risultare iscritti; pertanto, la cancellazione dei loro dati, spesso richiesta da parte delle famiglie che invocano il diritto all’“istruzione famigliare” è impossibile e il fondamento della necessità di trattare il dato (anagrafica, residenza, recapito, tutori) trova fondamento nell’obbligo di controllo in capo all’Istituzione scolastica.
Si evidenzia che dall’attuale ordinamento non risulta compromesso il diritto, costituzionalmente tutelato, di adempiere all’obbligo scolastico anche privatamente, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 297/94.

L’ordinamento scolastico vigente continua a prevedere, infatti, la possibilità – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di non far frequentare la scuola dell’obbligo ai minori, ma di svolgere un percorso di istruzione “privato”, autogestito o realizzato con l’ausilio di soggetti esterni.

Connesso a tale diritto, resta però fermo l’obbligo – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di “dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

Tali controlli si sostanziano, oggi, nell’effettuazione annuale degli esami di idoneità (il cui regime è dunque diverso rispetto a quelli comunque previsti per gli studenti che frequentano i corsi non paritari).

Pertanto, in caso di istanze della famiglia di riconoscimento di proprie richieste di accesso all’istruzione “famigliare”, priva di ogni controllo da parte dell’istituzione scolastica, si suggerisce di notiziare per iscritto il Sindaco del Comune competente, l’Ufficio scolastico territoriale (UST) e il Servizio Ispettivo regionale e di trasmettere i chiarimenti qui contenuti alla famiglia e/o al legale tutore, ribadendo che, in assenza di iscrizione a scuola non paritaria, il regime di istruzione parentale prevede obbligatoriamente l’esame di idoneità per l’ammissione alla classe successiva.

Nel nostro ordinamento vige infatti l’obbligo scolastico, più recentemente declinato come dirittodovere di istruzione (al riguardo si consulti l’esauriente pagina sul sito ministeriale https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico, che individua le tre forme previste di adempimento:
istruzione pubblica statale, pubblica paritaria e regionale, sistema non paritario, istruzione parentale.
L’istruzione “famigliare”, come ulteriore casistica, non è contemplata.

Appare utile sottolineare, inoltre, che l’inadempienza del genitore o tutore legale, senza giustificati
motivi, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 731 c.p.. La Cassazione ha poi messo in evidenza la natura plurioffensiva dell’inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori, in quanto “lesivo non solo dell’interesse pubblico dello Stato all’ottemperanza all’obbligo scolastico, ma anche del diritto soggettivo del minore, costituzionalmente garantito (v. artt. 147 cod. civ. e 30 co. 1 Cost.) a ricevere adeguata istruzione” (Cass. Pen. n. 1397/2004), per cui le conseguenze più gravi, ancora prima che quelle delle previste ammende, consistono nella possibilità che la potestà genitoriale stessa sia compromessa.
In presenza di casi simili, si consiglia, dunque, sempre di segnalare il caso a USR Ufficio I, Servizio
Legale e all’Avvocatura dello Stato competente per il probabile contenzioso sopravveniente.

VEDI LA NOTA

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Istruzione famigliare e parentale: l’obbligo scolastico ultima modifica: 2021-10-15T05:33:41+02:00 da
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