L’ “emendamento Puglisi”, una coperta troppo corta

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Avv. Elena Spina,  Diritto Scolastico,  17.5.2016

–  Come cambia l’art. 1, comma 108, l. n. 107/2015 e come svuotare le GAE senza assumere i precari.

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Il mondo della scuola sta vivendo la delicata fase della c.d. mobilità, regolata dalle disposizioni previste nell’ipotesi di CCNI 2016/17 e dall’OM n. 241/2016 successivamente emanata. L’ istituto ha anche come obiettivo quello di determinare l’attribuzione della sede definitiva di titolarità in quanto i neo-immessi in ruolo stanno lavorando su sede provvisoria, e se non si presenta la domanda di trasferimento la sede definitiva sarà attribuita d’ufficio.

Dopo la procedura di “mobilità”, altro istituto applicato alla gestione dell’organico è quello della assegnazione provvisoria, che sarà disciplinata dallo specifico CCNI. Si tratta di una vera e propria procedura di mobilità, ma annuale cheriguarda l’assegnazione della sede di servizio per un solo anno scolastico, senza che questo comporti modifiche nella sede di titolarità del docente.

Con questi istituti il Governo continua a mettere le toppe alla drammatica gestione del Piano straordinario di Assunzioni di cui al Decreto n. 767/2015.

Il Piano, in esecuzione della Legge n. 107/2015, ha disposto un meccanismo di reclutamento erratto e odioso con cui il Ministero ha messo sotto ricatto centinaia di docenti, ha imposto un meccanismo apparente di scelta della provincia, ha dato la priorità agli idonei del concorso 2012, ha dimenticato i diritti degli invalidi e dei loro familiari, ha fatto diventare il diritto all’assunzione una gentile concessione piovuta dall’alto e scardinato numerosissimi docenti dalle radicate posizioni di merito e di servizio occupate nella Gae provinciale.

Questa procedura di assunzione straordinaria, in un periodo di gravissima crisi, finanziaria e politica del nostro paese, è parsa alla opinione pubblica più diffusa (disinformata) un privilegio indiscutibile, da accettare passivamente senza contestare. Appare ormai lontana la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 ed il richiamo europeo all’illegittimità dell’abuso dei contratti a tempo determinato. Il nostro dibattito interno si concluderà con l’esito del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, discusso proprio in questi giorni il 17 maggio scorso.

L’auspicio è che sia ribadito come l’assunzione sia un diritto per tutti i precari, riconosciuto oggi soltanto con un Piano straordinario ingiusto, con gravissimo ritardo e con nuovi errori di cui moltissimi docenti in solitudine pagheranno le conseguenze anche in futuro. Anche l’utenza scolastica ed il principio della continuità didattica ne stanno subendo gli effetti negativi.

L’epilogo della vicenda assunzionale sta evolvendo anche attraverso il cammino di approvazione del chiacchierato cd. “emendamento Puglisi”. In sostanza, questo emendamento frutto di alchimie politoc/sindacali, intende calmierare tutte le situazioni che non troveranno soluzione in fase di mobilità. I docenti che presentarono la domanda di assunzione straordinaria, che sono stati spazzati via dalla consueta provincia di inserimento Gae e che sono stati scavalcati anche nella procedura di mobilità, potranno richiedere la assegnazione provvisoria (per la quale è sempre stato necessario avere i requisiti per il ricongiungimento familiare) requisiti che saranno esplicitati anche per il prossimo anno scolastico, in seguito a contrattazione tra sindacati e MIUR, nel relativo CCNI. I docenti precari che non hanno presentato la domanda si vedono nuovamente dimenticati, e vedono dare via una nuova quantità di posti di lavoro.

Più specificamente l’emendamento modifica l’art. 1, comma 108 della Legge n. 107/2015 in questi termini: Limitatamente all’anno scolastico  2015/2016 e 2016/2017,  i  docenti  assunti  a tempo indeterminato  entro  l’anno  scolastico  2015/2016,  anche  in deroga  al  vincolo  triennale  sopra  citato,   possono   richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale  assegnazione  puo’ essere disposta dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e della  ricerca  nel  limite  dei  posti  di  organico  dell’autonomia disponibili e autorizzati. Per l’anno 2016/2017 l’assegnazione provvisoria può essere richiesta sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di cui all’art. 1 comma 69 della presente legge”.

E’ stato utilizzato dunque il contingente di cui all’art. 1 comma 69, della L. 107/2015: “…e’ costituito annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia ne’  disponibili,  per  il personale a  tempo  indeterminato,  per  operazioni  di  mobilita’  o assunzioni in  ruolo.”.

Questo cuscinetto di posti di lavoro, messo nel cassetto, è venuto così fuori non per risolvere effettivamente, ma per calmierare politicamente i lavoratori. Questa soluzione non salverà nessuno, né i docenti che hanno scelto di presentare la domanda, cui viene offerta una falsa soluzione, temporanea, ma soprattutto neanche i precari che ancora non sono stabilizzati e si vedono nuovamente mettere sotto ad un tappeto.

Non è inutile rammentare che a norma del T.U. Della scuola – l’ art. 475 – titolato appunto “Assegnazioni provvisorie di sede” è sancito che : 1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento….Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico…. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.”.

Altro discutibile scelta appare quella contenuta nell’art. 1 quater di questo Disegno di legge di conversione del D.l. n. 42/2016, relativo ad un Piano assunzionale per la scuola dell’infanzia. Torna il sistema della domanda di assunzione anche per i docenti inseriti nella graduatorie di merito del concorso n. 82/2012. Ma incredibilmente chi non accetta quelle assunzioni sarà espunto anche dalle Gae: “i soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalla rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento

Allora lasciateci dire che questa operazione più che un emendamento è un rammendo, una coperta troppo corta, un contentino politico! Per moltissimi la battaglia sta continuando sia contro l’Ordinanza sulla Mobilità che si impugnerà al Tar del Lazio sia avverso gli atti applicativi del nuovo art. 1, comma 108, L. 107/2016, per come modificato in sede di conversione del D.L. 29 marzo 2016 n. 42.

 Roma, 17 maggio 2016                                                      

L’ “emendamento Puglisi”, una coperta troppo corta ultima modifica: 2016-05-22T19:25:42+02:00 da

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