di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 23.11.2024.
Alcuni chiarimenti riguardo la distinzione tra note generiche e disciplinari:
in quali casi si ricorre all’uno o all’altro strumento.
Visti i continui episodi di mancanza di rispetto da parte degli alunni verso i docenti, spesso sfocianti anche in atti di violenza, un deterrente utilizzato dagli insegnanti è quello delle note. Occorre però fare una distinzione tra note generiche e note disciplinari, per capire di fronte a quali episodi è bene ricorrere a moniti con cui mettere al corrente i genitori e il Dirigente Scolastico. Di seguito i dettagli.
Note disciplinari: in quali casi?
Solitamente i docenti, di fronte a comportamenti eccessivamente irrequieti da parte degli alunni, dapprima procedono con richiami verbali, per poi procedere con le note disciplinari. Queste vengono scritte in un primo momento in modalità cartacea. spesso sul diario dell’alunno, e in genere dopo 3 note si passa alla scrittura delle stesse sul registro elettronico, in modo che siano visibili a genitori, agli altri docenti e al Dirigente Scolastico. Si tratta di veri e propri provvedimenti disciplinari comminati dal docente ad uno o più studenti per sanzionare un comportamento scorretto.
Ciò che incide sulla predisposizione di una nota disciplinare è solitamente l’irregolarità nella presenza a lezione, la mancata assiduità nel portare a termine i compiti, il mancato rispetto dei docenti.
L’assiduo ricorso alla nota disciplinare può portare il coordinatore di classe a convocare il consiglio di classe, anche con i rappresentanti dei genitori, per segnalare la criticità.
Differenza con le note generiche
Altra cosa sono invece le note generiche, che consistono in semplici annotazioni volte a segnalare un evento riguardante uno o più studenti che non si intende sanzionare a livello disciplinare (pensiamo al caso dello studente che non ha portato il materiale scolastico e a cui si raccomanda più attenzione oppure un’uscita anticipata ecc). Tali note, pertanto, non sono valevoli per una richiesta di convocazione di seduta straordinaria del consiglio di classe per eventuali sanzioni disciplinari.
Norme
- D.P.R. n. 249/1998
- D.P.R. 235/2007
- Circolare MIUR n. 3602 del 2008
- D.M. 16 gennaio 2009, n. 5. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Legge 29 maggio 2017 , n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Legge al contrasto del bullismo n. 70/2024
Riferimenti giurisprudenziali
- TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 31 luglio 2007, n. 3039
- TAR Puglia, Sez I, sent. 30 agosto 2007, n. 2054
- TAR Veneto, Sez. III, sent. 10 novembre 2009, n. 2762
- TAR Veneto, Sez. III, sent. 10 novembre 2009, n. 2762
- TAR Campania, Sez. IV, sent. 25 novembre 2011, n.5578
- TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, sent. 10 novembre 2012, n. 772
- Consiglio di Stato, Sez VI, sent. 04 dicembre 2012, n. 6211
- Consiglio di Stato, Sez. II, parere del 17 aprile 2013, n.3186
- TAR Marche, Sez I, sent. 21 marzo 2014, n. 123
- TAR Lombardia, Sez. III, sent. 04 giugno 2014, n. 1418
- TAR Lazio, Latina, Sez. I, sent. 11 febbraio 2015, n. 134
- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, sent. 24 marzo 2015, n. 4506
- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, sent. 21 maggio 2015, n. 7350
- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, sent. 04 agosto 2015, n. 10664
- TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. 8 settembre 2016, n.800
- TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sent. 30 marzo 2017, n. 112
- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, sent. 12 giugno 2018, n. 6557
- TAR Lombardia, Sez. III, sent. 13 giugno 2018, n. 1494
- TAR Marche, Ancona, Sez. I, sent. 26 ottobre 2018, n. 695
- TAR Lombardia, Sez III, sent. 4 novembre 2019, n. 2300
- Consiglio di Stato, IV Sez., 22 giugno 2020, n.3556
- TAR Umbria, Sez I, sent. 4 dicembre 2020, n. 553
- TAR Campania, Sez. IV, sent. 26 gennaio 2021, n.529
- TAR Campania, Sez I, sent. 19 luglio 2021, n.1774
- TAR Campania, Sez IV, sent. 31 gennaio 2022, n.6491
- TAR Puglia, Sez II, sent. 1 giugno 2022, n. 919
- Consiglio di Stato, Sez.VII, sent. 18 luglio 2022, n.6140
- TAR Sardegna, Sez I, sent. 16 settembre 2022, n. 612
- TAR Campania, Sez IV, sent. 21 ottobre 2022, n.6491
- TAR Umbria, Sez I, sent. 24 febbraio 2023, n. 90
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