di Aldo Domenico Ficara, La Tecnica della scuola, 3.1.2020
– Il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto affidare al medico competente una duplice funzione:
- La prima di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro che con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25, fra i quali quello indicato al comma 1 lettera a) di partecipare alla valutazione dei rischi
- La seconda è quella di gestire la eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori il cui obbligo fosse emerso a seguito della valutazione dei rischi.
Tra gli obblighi del Medico Competente, riportati all’art. 25 del D. Lgs. 81/08, rientrano la valutazione dei rischi ai fini dell’eventuale programmazione della sorveglianza sanitaria, la formazione e informazione dei lavoratori, la visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e la valutazione dello stato di salute dei lavoratori attraverso specifiche visite mediche.
I rischi che determinano la nomina del Medico Competente a scuola sono:
- rischio da utilizzo dei videoterminali (VDT);
- rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischio biologico;
- rischio chimico;
- rischio rumore e vibrazioni;
- rischio stress lavoro-correlato;
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.
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La duplice funzione del medico competente ultima modifica: 2020-01-04T05:14:06+01:00 da