Lucio Ficara, La Tecnica della scuola 11.6.2016
– “Perché non mi avete dato la precedenza ai sensi della legge 104/92 per assistere mia madre?”. Questa è la domanda di un docente che chiedeva trasferimento provinciale con la precedenza della legge 104 per assistenza al genitore, rivolta ai funzionari dell’Ambito territoriale provinciale che ha valutato la domanda. La risposta lascia sbigottiti: “Abbiamo ricevuto ordini dall’alto di esaminare bene certe precedenze e non convalidarle se ci sono errori, dubbi o incertezze”.
Il docente è d’accordo sul fatto che non si debbano convalidare le precedenze se ci sono errori, ma in caso di dubbi e incertezze, l’Amministrazione ha l’obbligo di chiedere al diretto interessato approfondimenti, prima di entrare in contenzioso. Tuttavia l’Amministrazione non riesce a dare le giuste motivazioni. La domanda appare corretta, il docente ha espresso al punto 29 della domanda di mobilità in fase A, la provincia per cui usufruisce della precedenza prevista dall’art.33 commi 5 e 7 L.104/92 nei limiti previsti dall’art.13 comma 1 punto V del contratto di mobilità. Il docente ha poi selezionato anche la casella assistenza coniuge/genitore. Inoltre ha allegato alla domanda la dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell’O.M. sui trasferimenti, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace, in cui specifica che presta assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva, globale e permanente, in quanto non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati alla madre ( di cui esprime tutti i dati anagrafici). Attesta che è in possesso di certificazione (sentenza del Tribunale) in cui si evince lo stato di gravità della madre art.3 comma 3 della legge 104/92. Allega anche la suddetta sentenza del Tribunale in cui si comprende la necessità dell’applicazione dei commi 5 e 7 dell’art.33 della legge 104/92. Il docente dichiara di essere l’unico figlio convivente con la madre, dichiara anche che la madre è vedova, per cui non può essere assistita dal marito. Inoltre dichiara di essere il referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità in quanto gli altri figli non sono in grado di prestare assistenza, perché risiedono in altre regioni. Infine dichiara di essere l’unico figlio che ha chiesto di usufruire per l’intero a.s. _2015/2016_ dei tre giorni di permesso previsti dall’art.33 comma 3 L.104 o del congedo di cui all’art.42 comma D.Lvo 151/01. Nella richiesta di precedenza viene anche scritto che il docente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10° giorno antecedente il termine ultimo di comunicazione al CED, ogni variazione dell’attuale situazione.
Con tutta questa documentazione l’Amministrazione ha deliberatamente deciso di non concedere il “diritto di precedenza” al docente ed ha cancellato “il diritto di assistenza a un disabile grave”. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensa di questo modo di agire, l’On. Davide Faraone, sottosegretario al Miur e “Paladino della lotta senza confini dei furbetti della 104”. Questo è un caso dove di furbi non ce ne sono, ma ci sono i malati veri a cui viene negato il diritto di essere adeguatamente assistiti.
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La giusta stretta sulle 104 fa anche vittime innocenti ultima modifica: 2016-06-12T06:11:21+02:00 da