di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 6.10.2017
– Le principali norme di riferimento per quanto riguarda le funzioni di coordinatore e segretario verbalizzante del consiglio di classe sono l’art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico sulla scuola) che recita: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”; e l’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) che prevede: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
A tal riguardo è interessante leggere in un forum di Orizzonte Scuola si può un intervento che dice; “ Quello del coordinatore di classe é un incarico, non obbligatorio, che, Se contemplato nel contratto integrativo d’istituto, rientra nelle mansioni retribuite con il FIS, quindi il pagamento è in un’unica soluzione a fine anno scolastico. Non aspettarti grosse cifre (io l’anno scorso ho ricevuto come coordinatrice ben 98,57 € netti) e controlla il contratto integrativo o chiedi alla RSU della tua scuola, ci sono scuole che retribuiscono solo i segretari e non i coordinatori, ci sono scuole che stabiliscono il contrario e ci sono scuole che non prevedono retribuzione per nessuna delle due figure “.
Dividendo i 98.57 euro annui per le dodici mensilità si ottiene 8.21 euro al mese, in altre parole una vera e propria ” paghetta “.
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La paghetta del coordinatore di classe: otto euro al mese ultima modifica: 2017-10-07T05:20:38+02:00 da