La scuola deve rispettare le indicazioni del GLHO per assegnazione ore di sostegno, sentenza

Gilda Venezia

di Marco Barone, Orizzonte Scuola, 11.10.2020.

Gilda Venezia

Ennesimo contenzioso che giunge nel mondo della giustizia amministrativa avente per oggetto il non pieno diritto all’istruzione per lo studente portatore di handicap, poiché continuano a registrarsi casi, sempre più frequenti e ripetuti, nonostante la costante giurisprudenza sia oramai consolidata sul punto, del non rispetto delle giuste ore di assegnazione allo studente in questione se non anche della mancata assegnazione dell’assistente alla comunicazione.

Il fatto

La sentenza del TAR del Lazio del 25 settembre n°09871/2020, tratta il caso di un ricorso proposto da una famiglia tramite il proprio difensore per chiedere il rispetto di quanto disposto dal GLHO. Nel caso di specie il il GLHO operativo, riteneva necessario “far incrementare le ore di sostegno al fine di ottenere un rapporto 1:1; garantire la presenza di AEC e Assistente alla Comunicazione”. Ma allo studente venivano attribuite un numero di ore di sostegno e di assistenza educativa rispettivamente 11 e 20 ore settimanali, mentre non gli veniva concesso l’Assistente alla Comunicazione. Nella sentenza si legge che anche nel precedente anno scolastico erano state attribuite un numero di ore di sostegno e di AEC inferiore a quello proposto dal GLH Operativo con le conseguenze che ne sono derivate.

Il giudizio del GLHO è vincolante per la scuola

La Sezione in analoghi giudizi ha avuto modo di chiarire la natura vincolante del GLHO in questi termini “Orbene, dalla delineata natura del Gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO) in termini di organismo intersoggettivo ed interdisciplinare depositario in via esclusiva della competenza ad indicare le ore di sostegno scolastico e di assistente educativo che devono essere assegnata ad un alunno versante in situazioni di accertato handicap ex L n. 104/1992, consegue che il PEI non può disattendere dette prescrizioni ponendosi in contrasto con quanto prescritto dal GLHO in termini di ore di sostegno scolastico ed assistenza educativa da assegnare al minore, salvo che nel PEI vengano svolte accurate controdeduzioni tecniche medico legali e specialistiche, corredate da una motivazione particolarmente approfondita delle ragioni neuropsichiatriche, mediche e psicoterapeutiche che inducano a discostarsi, anche parzialmente, da quanto prescritto dal competente GLHO quindi da rimarcare che in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave”.( sez. III bis -OMISSIS-).

Il GLHO

Come previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66, articolo 9 comma 10, “al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilita’ ai fini dell’inclusione scolastica.

Da chi è composto il GLHO?

Ogni Gruppo di lavoro operativo e’ composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilita’, o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilita’ nonche’ con il necessario supporto dell’unita’ di valutazione multidisciplinare.

Spettano indennità ai componenti del GLHO?

Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

Hanno diritto a partecipare al GLHO anche gli studenti

All’interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10 articolo 9 del DGLS in commento, e’ assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

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