L’ammissione dell’allievo a scuola determina un vincolo negoziale con i conseguenti obblighi

di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 16.11.2021.

Gilda Venezia

L‘ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Ne consegue che nell’ipotesi in cui un alunno, durante l’orario scolastico, si sia autocagionato un danno o riporti un danno eterocagionato, sarà responsabile per il relativo risarcimento l’amministrazione scolastica per difetto di vigilanza o di controllo degli organi di detta amministrazione.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 32377 dell’8 novembre 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame dei Giudici di illegittimità.

I fatti di causa

Il controricorrente ha introdotto il giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità dell’amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dell’orario scolastico […], in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.

L’attore, all’epoca dei fatti studente frequentante la V elementare, ha lamentato la responsabilità dell’amministrazione convenuta per difetto di vigilanza prestata dall’Istituto didattico, ai sensi dell’art. 2048 cod.civ. e dell’art. 1218 cod.civ., in virtù del vincolo negoziale sussistente tra l’alunno e l’amministrazione scolastica. In primo grado la sua domanda è stata respinta, mentre dinanzi alla Corte d’appello, è stata accolta.

Così il caso è giunto dinanzi al Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l’iter logico-giuridico seguito da quest’ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Innanzitutto, i Giudici di legittimità fanno rilevare che la Corte di Appello ha correttamente applicato l’orientamento della giurisprudenza che ritiene sussistente la responsabilità ex art. 1218 cod.civ. in capo all’amministrazione scolastica in fattispecie come quella in esame. Detta responsabilità ricorre ogniqualvolta un alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato e vi sia un difetto di vigilanza o di controllo da parte degli organi scolastici. La responsabilità sia dell’Istituto che dell’insegnante scaturisce dalla sua natura contrattuale atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di ‘contatto sociale’. Proprio dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato possono individuarsi gli obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa) (Cass., n. 10516 del 28/04/2017).

Con l’ovvia conseguenza che l’amministrazione scolastica ha il dovere di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l‘età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680). Orbene, tornando al caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza da parte dell’insegnante e della scuola. In buona sostanza, non era sufficiente la presenza durante la lezione curriculare dell’insegnante, occorrendo la prova da parte di quest’ultima di avere correttamente, scrupolosamente e ininterrottamente vigilato sugli allievi. Nella fattispecie in esame è emerso che i giovani allievi al momento del fatto non erano ancora tutti seduti, alcuni erano intenti a giocare e che l’insegnante, pur presente in aula, si era distratta per cercare la bidella.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero e ha confermato la sentenza impugnata.

 

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