di Marco Nobilio, ItaliaOggi, 3.3.2020
– Salta per gli studenti il tetto dei 200 giorni di frequenza.
E nessuna trattenuta per gli statali assenti per malattia –
Assenze per malattia e quarantena da coronavirus senza trattenuta Brunetta. È una delle misure previste dal decreto legge approvato dal governo il 28 febbraio scorso. Il provvedimento prevede, inoltre, una deroga al vincolo dei 200 giorni per la validità dell’anno scolastico e ai 180 giorni per l’anno di prova, e la presa di servizio per gli Lsu statizzati direttamente presso gli uffici scolastici, se le scuole di destinazione risulteranno chiuse per l’epidemia di coronavirus.
I lavoratori della scuola statale, costretti ad assentarsi dal lavoro a causa della sospensione delle lezioni o della chiusura delle scuole per effetto di misure sanitarie collegate al rischio di contagio da coronavirus oppure per quarantena non saranno assoggettati alla trattenuta Brunetta. In particolare, il dispositivo prevede che per i periodi di assenza per malattia dovuta al Covid-2019 (Coronavirus), non sarà applicata la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista dall’articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La trattenuta Brunetta non sarà applicata nemmeno per i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La deroga alla disciplina generale sulle assenze per malattia è stata motivata dall’esecutivo con il fatto che la patologia da coronavirus non esisteva all’epoca in cui è stato emanato il decreto 150/2010. E ciò giustificherebbe l’attuale intervento legislativo, che si applica solo alle assenze collegate a questa nuova patologia. Resta fermo l’obbligo della trattenuta Brunetta per tutte le altre patologie non collegate al coronavirus.
Il decreto legge del 28 febbraio introduce anche una deroga al vincolo dei 200 giorni di lezione obbligatori ai fini della validità dell’anno scolastico. La deroga si applica solo ed esclusivamente al caso in cui le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19. A questo proposito il decreto dispone che l’anno scolastico conservi comunque la propria validità in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
La misura si è resa necessaria perché il testo unico dell’istruzione (il decreto legisaltivo297/94) prevede che, ai fini della validità dell’anno scolastico, sia necessario che allo svolgimento delle lezioni siano destinati almeno 200 giorni per ogni anno scolastico. Con le nuove disposizioni, dunque, il vincolo viene a cadere. E quindi non sarà necessario disporre alcun recupero se i giorni di lezione effettivi dovessero risultare inferiori a 200. Ciò vale sia per gli alunni che per il personale docente e Ata. E anche per i dirigenti scolastici.
La sospensione delle lezioni o la chiusura delle scuole non avrà alcun effetto anche sulla validità dei 180 giorni necessari ai fini dell’anno di prova dei neoassunti. Il provvedimento prevede, infatti, che: «Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche».
Ciò vuol dire che i periodi di chiusura o sospensione delle lezioni saranno computati nei 180 giorni come se fossero stati effettivamente prestati. La misura, peraltro, serve solo a prevenire abusi e inadempimenti. Perché non fa altro che applicare le disposizioni generali contenute nel codice civile sia per quanto riguarda le disposizioni che regolano l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (articolo 1256 e seguenti) sia per quanto riguarda l’inesigibilità della prestazione e della controprestazione (articolo 1463).
Il decreto legge prevede, inoltre, una misura che consente ai dipendenti delle imprese di pulizia impiegati da almeno 10 anni presso le istituzioni scolastiche in attività ausiliarie, che sono stati immessi in ruolo in questi giorni, di prendere servizio anche nel caso in cui le scuole di prima assegnano risultino o siano risultate chiuse, sempre per le vicende collegate al coronavirus.
A questi soggetti, infatti, sarà consentito di prendere servizio e sottoscrivere i contratti individuali di lavoro direttamente presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali. Si tratta, in particolare dei vincitori della procedura selettiva prevista dall’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. E la deroga si applica solo a coloro che non potranno prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell’istituzione scolastica o educativa di titolarità.
La ratio delle nuove disposizioni è quella di evitare che i lavoratori interessati rimangano senza lavoro nel periodo che va dalla data di licenziamento presso le imprese dove prestano attualmente servizio alla presa di servizio presso le scuole di destinazione.
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L’anno è valido anche se slim ultima modifica: 2020-03-03T11:11:47+01:00 da