L’autonomia differenziata secondo Boccia: ecco la bozza di legge quadro

roars_logoRoars, 11.11.2019

– Pubblichiamo di seguito la bozza di legge quadro contenente i principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia (Art. 1) e le Modalità di definizione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e degli obiettivi di servizio (Art. 2).

ART.  1

(Principi per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione)

  1. Le Intese tra lo Stato e le Regioni, con le quali sono attribuite, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni o gli obiettivi di servizio su tutto il territorio nazionale, si conformano ai seguenti obiettivi e modalità di attuazione:
    a) determinazione, nelle materie oggetto di attribuzione, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) o degli obiettivi di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
    b) finanziamento delle funzioni attribuite sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio determinati ai sensi della lettera a), nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e in coerenza con i principi recati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla sostituzione delle risorse erariali con autonomia di   entrata, territorialità dei tributi e perequazione;
    c) necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio di cui alla lettera a), anche attraverso la perequazione infrastrutturale. A tal fine, i futuri riparti delle risorse dedicate alle infrastrutture devono tenere conto di tale obiettivo;
    d) previsione del riparto tra regione ed enti locali delle funzioni amministrative oggetto di attribuzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti dall’articolo 118 della Costituzione, oltre che con riferimento al principio solidaristico che connota il sistema degli enti locali. All’affidamento delle funzioni si procede, altresì, tenuto conto delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane definite dalla legislazione statale, ai sensi dell’articolo   117, secondo   comma, lettera p), della Costituzione;
    e) previsione che, qualora entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa non siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i relativi fabbisogni standard, e fino alla loro determinazione, le funzioni sono attribuite con decorrenza dal 1° gennaio dell’esercizio immediatamente successivo e le relative risorse sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del riparto delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente;
    f) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, previsione della facoltà dello Stato di stabilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica previa adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale.
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  2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Parlamento l’Accordo sottoscritto con il Presidente della Regione interessata per l’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione e i relativi pareri sono trasmessi a Governo e a Regioni per le rispettive valutazioni.
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  3. Il Governo delibera sul disegno di legge che approva l’Intesa che attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai fini della sua presentazione al Parlamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari regionali e le autonomie delegato e del Presidente della Regione.
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  4. Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l’intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa. Lo Stato e la Regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa, da definire ai sensi dei commi 2 e 3.

           

ART.  2

1.          (Modalità definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio)

  1. I livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché le relative metodologie di determinazione, sono individuati con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri di volta in volta competenti, entro  12 mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa. La determinazione dei predetti livelli essenziali delle prestazioni, obiettivi di servizio e fabbisogni standard, nonché i successivi riparti, avvengono nei limiti delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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  2. Per l’attuazione delle attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale quale Commissario, del Dirigente preposto alla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze competente per materia. Il Commissario è nominato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo, 1 comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario, la durata in carica, nonché il compenso connesso ai compiti aggiuntivi. Il Commissario, cui è affidato l’impulso e il coordinamento delle attività di cui al comma 1, si avvale di una struttura di missione posta alle sue dirette dipendenze istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nella quale è assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti il contingente di personale assegnato alla predetta struttura, nonché quello degli esperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte con le risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Commissario si avvale, altresì, del supporto tecnico della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., dell’ISTAT e della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni. Il Commissario opera in sinergia con la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e con il tavolo tecnico per l’attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, di cui al comma 958 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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  3. A seguito dell’approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni, degli obiettivi di servizio dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, nonché delle relative metodologie di determinazione, il Commissario provvede, altresì, alla definizione dei decreti di conferimento concernenti i beni nonché le risorse finanziarie umane e strumentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi delle intese di cui all’articolo 116 terzo comma della costituzione. In tal caso la Struttura tecnica di missione è integrata dai rappresentanti indicati dalla Regione interessata.
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  4. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 , sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previa intesa in Conferenza Stato Regioni, di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo se non intende conformarsi ai pareri parlamentari trasmette alle Camere una relazione nella quale indica le ragioni per le quali non si è conformato.
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  5. Gli schemi di decreto di cui al comma 3, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affario regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati e sono corredati dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono adottati previo parere della  Conferenza Stato Regioni, di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281.

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L’autonomia differenziata secondo Boccia: ecco la bozza di legge quadro ultima modifica: 2019-11-12T06:17:19+01:00 da
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