Lucio Ficara, La Tecnica della scuola 28.1.2016
– Un docente neoassunto in ruolo, nella scuola secondaria di secondo grado, nella fase C del piano straordinario di assunzioni, ci scrive chiedendoci: “Può un docente assunto in ruolo in fase C, fare la richiesta di 6 ore aggiuntive di servizio a titolo gratuito?”.
Tale domanda c’è stata posta proprio da un neoassunto in ruolo in fase C, a causa di un atto di rimostranza sventolata ai quattro venti da un suo collega di ruolo più anziano. Tale collega, non si comprende secondo quale norme, ritiene che un docente facente parte dell’organico di potenziamento non possa espletare alcun’altra attività all’interno della scuola, né gratuitamente né a pagamento.
La tesi per cui un docente di organico di potenziamento non possa svolgere attività aggiuntive oltre un orario di servizio curricolare di 18 ore settimanali, è priva di ogni fondamento legislativo. Si tratta piuttosto di un malsano tentativo di denigrazione di un collega che ha pari dignità professionale di tutti gli altri insegnanti, compreso il personale precario che in alcuni casi può anche concorrere all’assegnazione delle ore eccedenti.
A tal proposito diciamo che l’orario obbligatorio di insegnamento delle scuole secondarie è di 18 ore settimanali da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, come previsto dall’art. 28 comma 5 del Ccnl 2006/2009 e che le ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento sono regolate dall’art.25 del Ccnl del 26/05/1999, dall’art.70 del Ccnl 04/08/1995 e dagli artt. 30, 31 e 32 CCNI 31/08/1999.
Ma quali sono le norme legislative che regolano l’assegnazione delle ore eccedenti fino a 6 ore in classi collaterali? Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DM 131/2007, le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
Il Dirigente Scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, viste le varie richieste scritte, volontarie e in alcuni casi anche a titolo gratuito, ai docenti in servizio nella scuola, purché forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento delle ore eccedenti.
Il Ds assegnerà tali ore prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo, con precedenza al personale con contratto a tempo indeterminato, e seguendo al personale con contratto a tempo determinato, fino al limite massimo di 6 ore eccedenti settimanali.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.