LeggiOggi, 22.8.2016
– Se, a scuola, il docente dà uno schiaffo all’alunno o comunque gli infligge punizioni corporali sta commettendo reato?
La Corte di Cassazione conferma di sì. La punizione corporale data in classe, indipendentemente dal comportamento scolastico del bambino, si configura come “abuso dei mezzi di correzione” ed è punibile penalmente.
La condanna della Cassazione
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 31642 del 21 luglio 2016, ha infatti condannato una maestra che aveva tirato per i capelli e schiaffeggiato uno studente nel corso di una delle sue lezioni. Testimoni delle azioni dell’insegnante erano stati non solo i compagni del ragazzino, ma anche un bidello.
L’insegnante era già stata condannata dal Tribunale di primo grado a Foggia e in Appello a Bari, e i giudici della Suprema Corte non hanno avuto dubbi, dichiarando la donna “colpevole dei reati di lesioni personali e di abuso dei mezzi di correzione in danno del minore” e disponendo il risarcimento dei danni in favore della famiglia. Poco importa che, come ha dichiarato l’insegnante a sua difesa, non c’erano prove di un suo precedente comportamento violento, anche di lieve entità, nei confronti dei ragazzi.
I Giudici supremi hanno confermato la piena legittimità delle decisioni della Corte d’Appello, che “ha valorizzato plurimi, convergenti dati probatori” oltre al racconto del bambino. Non solo appare evidente dalle testimonianze che l’insegnante ha dato allo studente in lacrime due scappellotti prima di chiamare il bidello per mandarlo dal Preside, ma il certificato medico dello stesso giorno dei fatti descrive lesioni pienamente compatibili con il racconto del minore.
Inoltre, si valuta “l’assenza di qualsiasi interesse in capo ai genitori del minore a denunciare l’imputata”, tanto più che, se scopo della denuncia fosse stato il cautelarsi circa le conseguenze dell’allontanamento del bambino dalla scuola, sarebbe stato sufficiente denunciare il personale scolastico.
L’abuso dei mezzi di correzione di cui la Cassazione ha ritenuto pienamente colpevole l’insegnante è un reato descritto dall’art. 571 del Codice penale. L’articolo stabilisce che debba essere perseguito “chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte”.
Quindi, l’utilizzo di punizioni corporali da parte dei docenti viene assimilato a tutti gli effetti alle lesioni personali. La legge, in definitiva, parla chiaro: i metodi di insegnamento “vecchio stampo” basati su schiaffi e bacchettate non devono essere più utilizzati, a prescindere dall’intenzione correttiva dell’insegnante.
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Lesioni personali e abuso d’autorità: quando l’insegnante è colpevole ultima modifica: 2016-10-02T05:13:27+02:00 da