Dino Caudullo, La Tecnica della scuola, 31.8.2017
– Duro intervento del Tar Lazio sulla decisione del Ministero dell’Istruzione di procedere ad una riduzione del monte orario previsto per l’insegnamento degli strumenti musicali.
Con ordinanza cautelare depositata il 31 agosto, il Tar Lazio ha infatti sospeso l’efficacia della nota ministeriale prot. 21315 del 15.05.2017, nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull’organico destinato ai licei musicali, dispone che per l’insegnamento di strumento possono essere attivate complessivamente, per ciascuna sezione nei cinque anni di corso, 6 ore di primo strumento e 4 di secondo strumento per ciascun alunno, nel limite massimo di 27 alunni per ciascuna classe della medesima sezione.
In particolare, un gruppo di genitori di alunni iscritti presso i licei musicali per l’a.s. 2017/2018, confidando nella certezza che gli studenti avrebbero osservato un percorso formativo idoneo alla loro formazione scolastica in base a quanto previsto dalla normativa in atto vigente, tenuto conto che nella presentazione del programma di studi è stato sempre rappresentato lo svolgimento di due ore di insegnamento per il 1° strumento nel biennio del liceo, ha contestato la decisione dell’Amministrazione scolastica di ridurre il monte ore complessivo di 99 ore di esecuzione con gli strumenti musicali prescelti.
Secondo i genitori ricorrenti, invero, il cambio di rotta del Ministero dell’Istruzione tradisce le loro legittime aspettative, in quanto facevano legittimo affidamento in un percorso formativo improntato alla valorizzazione delle tecniche di esecuzione ed interpretazione focalizzate sullo strumento musicale prescelto, confidando sul fatto che, in conformità alle previsioni del D.P.R. 89/2010, i propri figli avrebbero svolto 99 ore di esecuzione con gli strumenti musicali prescelti.
Tuttavia, con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione scolastica ha modificato in modo unilaterale e senza idonea motivazione le disponibilità orarie previste per l’insegnamento degli strumenti musicali, riducendo l’offerta formativa e trasformando un’ora di esecuzione in un’ora di mero ascolto dell’attività didattica eseguita ad altro studente.
Secondo l’Avv. Domenico Naso, che ha patrocinato il ricorso, l’interpretazione corretta della norma, così come applicata dal MIUR negli anni scolastici precedenti, prevede lo svolgimento delle 99 ore curricolari di strumento: le 3 ore di strumento nel biennio sono da intendersi nel modo che segue: 1 ora di ascolto e 1 di esecuzione per il 1° strumento; 1 ora di esecuzione per il 2° strumento.
L’illogicità del provvedimento impugnato – secondo l’Avv. Naso – emerge all’evidenza laddove si “verificasse che nel biennio c’è un solo studente che studia un particolare strumento (ad esempio arpa o tuba) è evidente che lo studente non potrà svolgere la seconda ora con nessun altro studente (che possa ascoltare la sua esecuzione) e quindi il predetto studente si troverebbe a svolgere obbligatoriamenteun’orain meno, in violazione del quadro ordinamentale”.
Il Tar Lazio ha quindi accolto la richiesta di sospensione della nota ministeriale, richiamando peraltro una recente sentenza dello stesso Tribunale, emessa su identica fattispecie di riduzione del monte orario di 99 ore per l’insegnamento di strumento musicale nei licei musicali nell’anno scolastico 2015/2016.
.
.
Licei musicali, illegittima la riduzione del monte orario di strumento ultima modifica: 2017-09-01T21:46:24+02:00 da