inviata da Luigi Venticinque, 12.11.2017
– Secondo il TU 94 e il DL n. 150/2009 (Riforma Brunetta) Il DS non può licenziare direttamente un docente. Secondo il TU 94 il Preside (ora DS) attiva le procedure, ma chi decide è un organismo gerarchicamente superiore, l’Ufficio Scolastico Regionale.
Con la legge Brunetta, il DS ha il potere di sanzionare, dopo aver presieduto il cosidetto “processino” e ascoltato le controdeduzioni del Docente, con provvedimenti non gravi, fino alla sospensione di 10 giorni, anche se quest’ultima opzione è starta scardinata da diverse sentenze.
Il DS non può licenziare autonomamente. Può avviare la procedura che viene poi esaminata da una apposita commissione disciplinare dell’USR del MIUR. La recente Legge Madia interviene sulla tempistica, allungando i tempi per la procedura, ma non modifica sostanzialmente l’impianto del TU 94 e della Legge Brunetta.