Carmine Nicoletti, La Tecnica della scuola 9.6.2016
– Il licenziamento del personale del pubblico impiego, e quindi anche del personale scolastico, non è disciplinato dalla “legge Fornero”, bensì dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo afferma la Corte di Cassazione, “all’esito di una approfondita e condivisa riflessione”, con la sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro depositata oggi, 9 giugno 2016.
Come riporta l’ANSA, la Cassazione interviene quindi su una questione da tempo dibattuta su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento ma il governo, con il ministro della P.A. Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l’articolo 18 della legge 300/1970 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dal Jobs act, dopo.
Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il Ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro. Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni, il governo resta dell’idea di intervenire, da quanto si apprende, con una norma che chiarisca l’esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole.
La precisazione dovrebbe trovare spazio nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della P.A. Un impegno in questo senso era stato preso alla fine dello scorso anno da Madia, dopo una sentenza della stessa Cassazione che allora, però, sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali. Ora tutto sia riallinea.
Licenziamento statali: vale l’art. 18, lo dice la Cassazione ultima modifica: 2016-06-09T21:14:20+02:00 da