L’incarico di Coordinatore di classe non è obbligatorio e va retribuito!

di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 7.10.2020.

Gilda Venezia

Con l’inizio dell’a.s. i dirigenti, spesso o quasi sempre senza consultare i docenti interessanti, distribuiscono tra i vari insegnanti la delega del coordinatore di classe. In pratica, compiti che spetterebbero al dirigente, vengono delegati ad un docente del consiglio di classe. Occorre evidenziare che la nomina deve avvenire in forma scritta, deve indicare i compiti del coordinatore e deve indicare anche il compenso.

Il coordinatore di classe infatti deve essere retribuito con il FIS in base a quanto previsto nel contratto integrativo di istituto. Ricordiamo però che gli art. 28 e 29 del CCNL 2006/09 (ancora in vigore) prevedono quali siano gli obblighi per i docenti e tra questi non è prevista la figura del Coordinatore di classe.

Quindi, non essendo attività obbligatoria, ci si può benissimo rifiutare di assolvere al compito di coordinatore di classe con una rinuncia formale e scritta, che può essere protocollata in segreteria oppure inviata a mezzo PEC.

Nel caso in cui invece si decida di accettare l’incarico di coordinatore ci si dovrà accertare dei compiti e del compenso.

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L’incarico di Coordinatore di classe non è obbligatorio e va retribuito! ultima modifica: 2020-10-07T08:35:55+02:00 da
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